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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17179/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava cinque profili: 1) l'inserimento di Giannusa nella compagine mafiosa e il suo ruolo "dinamico e funzionale", ritenuto dedotto in modo logico e basato su elementi vaghi e su una precedente condanna; 2) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6 (reimpiego dei proventi per finanziare imprese), ritenuta fondata in modo incerto; 3) la qualificazione dell'aggravante per disponibilità di armi, fondata su presunzioni apodittiche; 4) la legittimità delle incolpazioni per estorsione (capi 9) e 10)) in quanto riferite a soggetti passivi non identificati e basate su una sola captazione ambientale; 5) la qualificazione del capo 14) (tentata estorsione) che, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere riqualificato in tentata violenza privata per mancanza di prova del profitto patrimoniale perseguito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in larga parte infondato (con alcuni profili anche inammissibili per carenza di interesse) e lo ha rigettato. Ha condiviso le argomentazioni del Tribunale del riesame che aveva confermato, eccettuato un addebito provvisorio (capo 6), l'ordinanza del GIP applicativa della custodia cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa e del ruolo di vertice e coordinamento assunto da Giannusa, nonché la consistenza probatoria delle contestazioni estorsive; ha inoltre ritenuto legittimo l'uso delle "massime di esperienza" per valutare la disponibilità di armi e la connotazione mafiosa delle condotte. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la pregressa condanna per associazione mafiosa, unita a elementi successivi di attività operativa (interazioni, direttive, partecipazione a estorsioni), costituisca grave indizio di perdurante adesione e di ruolo "dinamico e funzionale". L'aggravante del comma 6 (reimpiego dei proventi) può essere valutata anche mediante elementi storici e probatori complessivi, ma il relativo censore in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse quando la sua esclusione non avrebbe inciso sulla posizione cautelare.

  • art. 75, comma 2 D.Lgs. n. 159/2011

    La norma (su confisca/agevolazione) è stata contestualmente richiamata in relazione all'aggravante per aver agito al fine di agevolare Cosa Nostra; la Corte ha ritenuto congruente l'impianto accusatorio che collega le condotte criminali all'agevolazione dell'associazione.

  • art. 59 cod. pen., comma 2

    Applicata per chiarire che le circostanze aggravanti di natura oggettiva possono essere valutate a carico di tutti i componenti dell'associazione, purché essi ne fossero a conoscenza o ne ignorassero l'esistenza per colpa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Una condanna penale irrevocabile per associazione mafiosa può costituire grave indizio, in sede cautelare, della perdurante partecipazione e del ruolo nell'organizzazione se confermata da elementi successivi che ne dimostrino l'attività operativa.
  • Il concetto di ruolo "dinamico e funzionale" non richiede necessariamente l'investitura formale di "uomo d'onore": ciò che conta è l'effettività dei compiti e la disponibilità ad esercitare prerogative organizzative e operative.
  • Le "massime di esperienza" (conoscenze storico-giudiziarie sulla prassi mafiosa) possono integrare la valutazione probatoria in sede cautelare, purché usate con prudente motivazione e sulla base di elementi specifici del caso.
  • La qualificazione delle circostanze aggravanti oggettive (es. disponibilità di armi) può essere estesa a tutti i membri dell'associazione se risultano conoscenza o colpa; la loro esclusione può essere inammissibile in cassazione se l'impugnazione non incide concretamente sulla libertà del ricorrente.
  • In fase cautelare la mancata identificazione puntuale del soggetto passivo di un'estorsione non è necessariamente ostativa alla misura, soprattutto se esistono intercettazioni e altri elementi che mostrano il compimento dell'operazione estorsiva.
  • Le richieste di riqualificazione del fatto (es. da tentata estorsione a tentata violenza privata) richiedono che la Corte motivi in modo puntuale sul nesso teleologico con il profitto patrimoniale; se dagli elementi emerge un intento di conseguire un vantaggio economico (es. disponibilità immediata di un immobile per lavori e reinvestimento), l'impostazione estorsiva è sostenibile.

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