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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27819/2025 del 18/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

L'impresa individuale e i garanti personali proponevano opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo di un conto corrente e per il debito residuo di un mutuo chirografario. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con ricalcolo del saldo del conto corrente, applicazione degli interessi legali, esclusione della capitalizzazione e verifica negativa del superamento del tasso soglia. In appello la decisione veniva parzialmente riformata, con rideterminazione di quanto dovuto a titolo di rate di mutuo non pagate e conferma di una condanna solidale per un ulteriore importo. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme su corrispondenza tra chiesto e pronunciato, valutazione delle prove, fideiussione e onere della prova, sostenendo che la banca avesse continuato a concedere credito al debitore principale pur conoscendone la difficoltà economica e senza chiedere l'autorizzazione dei garanti, con conseguente liberazione ex art. 1956 c.c.; invocavano inoltre la nullità della rinuncia preventiva alle tutele degli artt. 1956 e 1957 c.c.; 2) vizio di motivazione per mancata considerazione della nullità delle fideiussioni omnibus predisposte su schema ABI e delle clausole asseritamente contrarie a buona fede, con prospettata nullità integrale ex art. 1419 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché conforme alla giurisprudenza consolidata, che pone a carico del fideiussore l'onere di provare i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c., sia perché volto a sollecitare un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non risultava indicato dove le questioni sulla nullità delle fideiussioni per schema ABI e sulle relative clausole fossero state ritualmente introdotte nei giudizi di merito; inoltre, dalla sentenza impugnata emergeva che in appello era stata dedotta solo una diversa causa di invalidità della fideiussione omnibus. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in relazione alla censura di omessa considerazione di fatti e domande; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di valutazione delle prove e dei fatti dedotti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al fatto.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore presuppone che il creditore, dopo la prestazione della garanzia per obbligazioni future, abbia concesso credito al terzo senza autorizzazione del garante pur conoscendone il peggioramento economico; l'onere della prova grava sul fideiussore.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quanto alla pretesa nullità della rinuncia preventiva; la Corte non si pronuncia nel merito sulla questione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    È posto a carico del fideiussore l'onere di provare i presupposti di fatto della liberazione ex art. 1956 c.c.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come vizio di motivazione; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità integrale delle fideiussioni; la Corte non affronta il merito per carenza di specifica deduzione nei gradi di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il secondo motivo è inammissibile perché non specifica adeguatamente dove e come le questioni di nullità siano state introdotte nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il fideiussore che invochi la liberazione ex art. 1956 c.c. deve allegare e provare tutti i presupposti della fattispecie: concessione di nuovo credito al terzo dopo la garanzia, assenza di autorizzazione del garante e consapevolezza del peggioramento economico del debitore principale da parte del creditore.
  • La censura di violazione dell'art. 1956 c.c. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
  • Le questioni di nullità di una fideiussione devono risultare specificamente dedotte nei gradi di merito e devono essere indicate, nel ricorso per cassazione, con precisione quanto al loro ingresso processuale; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La prospettazione di una nullità contrattuale richiede coerenza tra la causa di invalidità allegata in appello e quella poi invocata in cassazione; non è consentito introdurre per la prima volta in legittimità un diverso vizio di invalidità del contratto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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