Cassazione Civile, Ordinanza n. 02792/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la competenza territoriale inderogabile del Giudice di Pace di La Spezia, cioè del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione del Codice della Strada accertata nel verbale presupposto della cartella. Ha quindi rimesso le parti davanti a quel giudice, con riassunzione nel termine di legge. Non ha provveduto sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale di importo modesto, emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa derivante da un verbale della Polizia Municipale relativo a violazione del Codice della Strada. L'opponente deduceva, tra l'altro, l'omessa notifica dei verbali presupposti, la prescrizione del credito e ulteriori vizi della cartella e della sua notificazione. Nel giudizio originario, l'agente della riscossione eccepiva l'incompetenza territoriale, sostenendo in via principale la competenza del giudice del luogo della violazione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 e, in subordine, quella del giudice del luogo dell'esecuzione forzata. Il primo giudice, aderendo all'eccezione di incompetenza, indicava come competente un diverso giudice di pace. Riassunta la causa, il giudice adito ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ritenendo invece competente il giudice del luogo in cui era stata commessa l'infrazione, poiché l'opposizione era in realtà "recuperatoria", essendo diretta a contestare la mancata notifica dell'atto prodromico (verbale di accertamento) e quindi i presupposti stessi della pretesa sanzionatoria.
Norme richiamate
L'opposizione che investe i presupposti di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada deve essere proposta secondo il rito e davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
art. 204-bis Codice della strada
La competenza territoriale per l'opposizione al verbale di accertamento di infrazione stradale ha natura inderogabile e radicamento nel luogo della commessa violazione.
artt. 27, 480, comma 3, e 615 c.p.c.
Le norme invocate per radicare la competenza nel luogo dell'esecuzione forzata non prevalgono quando l'opposizione, pur formalmente diretta contro la cartella, è recuperatoria e contesta i presupposti della sanzione stradale.
Massime di principio
- Quando l'opposizione a una cartella esattoriale relativa a sanzioni del Codice della Strada deduce la mancata notifica del verbale presupposto, la domanda ha natura recuperatoria e va trattata come opposizione avente ad oggetto la sanzione originaria.
- In tale ipotesi, la competenza territoriale è inderogabile e appartiene al giudice di pace del luogo in cui la violazione è stata commessa, non già al giudice del luogo dell'esecuzione forzata o della residenza del debitore.
- La qualificazione dell'azione dipende dal contenuto sostanziale delle doglianze: se il ricorrente contesta i presupposti del credito sanzionatorio, si applica il foro speciale previsto per l'opposizione al verbale di accertamento.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio non si provvede sulle spese di lite.
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