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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce da due attribuzioni patrimoniali eseguite da una persona in favore di un amico: nel 2003 il trasferimento del controvalore di fondi obbligazionari per circa 300.000 euro e nel 2007 un bonifico di 135.000 euro, entrambi confluiti su un conto cointestato a firme disgiunte, con finalità dichiarata di consentire la ristrutturazione di un immobile di proprietà del destinatario. In primo grado la donante ha chiesto che tali attribuzioni fossero dichiarate nulle per difetto di forma, qualificandole come donazioni dirette soggette ad atto pubblico, e ha domandato la restituzione delle somme, sostenendo anche che un testamento olografo del beneficiario valesse come riconoscimento di debito e interrompesse la prescrizione. Il convenuto ha resistito affermando che si trattava di donazioni indirette, realizzate tramite cointestazione di conto e utilizzo del deposito bancario, dunque non soggette alla forma dell’atto pubblico, e in subordine ha eccepito la prescrizione. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’attrice, ma la Corte d’appello l’ha riformata, qualificando le operazioni come liberalità indirette. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, in sostanza, la violazione delle norme su donazione, forma dell’atto e cessione di credito, sostenendo che la cointestazione e il bonifico integrassero donazioni dirette o comunque negozi che richiedevano forma solenne; ha inoltre censurato la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti, in realtà, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale documentale compiute dal giudice di merito: la sentenza impugnata aveva accertato che le somme e i titoli erano originariamente appartenenti alla sola disponente, che la cointestazione del conto con firma disgiunta era stata utilizzata come strumento per realizzare una liberalità e che sussisteva animus donandi, desunto anche dalla causale del bonifico e dalle dichiarazioni della stessa attrice. In tale quadro, la qualificazione come donazione indiretta è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata, con conseguente non applicabilità dell’art. 782 c.c. e della forma dell’atto pubblico. È stato poi respinto il motivo sulle spese perché la ricorrente era risultata integralmente soccombente e la scelta di non compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 782 c.c.

    richiede l'atto pubblico per la donazione diretta, ma non si applica alle liberalità realizzate mediante donazione indiretta

  • art. 769 c.c.

    viene richiamato per distinguere la donazione tipica dagli atti di liberalità realizzati con mezzi negoziali diversi

  • art. 809 c.c.

    le norme sulla donazione applicabili agli altri atti di liberalità non comprendono l'art. 782 c.c.

  • art. 2699 c.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla forma dell'atto pubblico

  • art. 48 l. n. 89 del 1913

    richiamato come norma sulla forma dell'atto pubblico notarile necessaria per la donazione diretta

  • art. 1854 c.c.

    nei conti cointestati con firma disgiunta, gli intestatari sono solidalmente creditori e debitori del saldo verso la banca

  • art. 1298 c.c.

    nei rapporti interni tra cointestatari opera la presunzione di comunione delle somme in parti uguali, salvo prova contraria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per censurare la regolazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • La cointestazione di un conto bancario con firma disgiunta, quando sia utilizzata per attribuire al terzo la disponibilità di somme originariamente appartenenti a un solo soggetto, può integrare una donazione indiretta se è accertato l'animus donandi e la finalità liberale.
  • La donazione indiretta non è soggetta alla forma dell'atto pubblico prevista per la donazione diretta; è sufficiente l'osservanza delle forme del negozio tipico utilizzato per realizzare la liberalità.
  • La qualificazione di una liberalità come diretta o indiretta dipende dall'accertamento in fatto della struttura dell'operazione e della causa concreta, accertamento riservato al giudice di merito e non normalmente riesaminabile in cassazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti è inammissibile.
  • Nei conti cointestati opera verso la banca la solidarietà attiva e passiva sul saldo; nei rapporti interni resta salva la presunzione di pari titolarità, superabile con prova contraria.
  • In tema di spese processuali, la mancata compensazione non richiede autonoma motivazione sul rigetto della compensazione; il controllo di legittimità è limitato a evitare che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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