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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7879/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Varretta era stato condannato per omicidio stradale colposo (art. 589-bis c.p.) per avere, alla guida di un autocarro, urtato e cagionato la morte di un ciclista. Il ricorso contestava la motivazione sui profili di avvistabilità, prevedibilità ed evitabilità dell'evento (mancata considerazione dell'abbigliamento scuro della vittima, assenza di dispositivi luminosi sulla bici, postura della vittima, distanza e campo luminoso dei fari, e spazio/tempo di reazione), la presunta incoerenza logica nella valutazione dell'elemento soggettivo della colpa e la errata applicazione delle norme del codice della strada; inoltre si censurava l'entità della pena e della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'affermazione di responsabilità perché la Corte territoriale non ha esaminato compiutamente, con valutazione ex ante, la concreta evitabilità dell'evento (tempo di reazione in relazione all'avvistabilità effettiva tenuto conto di abbigliamento, illuminazione e postura). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per un nuovo giudizio; il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato assorbito dalla pronuncia di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma applicata per la fattispecie di morte cagionata in violazione delle norme sulla circolazione; la Corte ha comunque richiesto verifica della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento per l'attribuzione della colpa.

  • art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    regola cautelare sull'adeguamento della velocità alle condizioni della strada e della visibilita'

    La Corte ha richiamato il principio che il conducente deve soggiacere a una regola cautelare elastica (adeguare la velocità al campo visivo e alle condizioni), ma ha ritenuto necessaria una valutazione più approfondita sull'effettiva evitabilità dell'evento rispetto alla sola ricostruzione del campo di visibilità.

  • art. 142 cod. strada

    Richiamato nel contesto della valutazione della velocità tenuta dal conducente; la Corte ha osservato che il rispetto del limite numerico non esclude l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni di visibilità e sicurezza, ma occorre valutare ex ante se una minore velocità avrebbe reso evitabile l'investimento.

  • art. 140 cod. strada

    comportamento dei conducenti in presenza di utenti vulnerabili (es. velocipedi)

    Usato come riferimento per considerare prevedibile la presenza di un ciclista su strada provinciale urbana; tuttavia la prevedibilita' non esime dall'analisi concreta dell'avvistabilità e del tempo di reazione necessari per evitare l'urto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Infondatezza della motivazione della Corte territoriale nella parte in cui non ha esaminato compiutamente le censure difensive relative all'avvistabilita' e all'evitabilita' concreta dell'evento; la cassazione ha rilevato carenza motivazionale.

  • art. 27 Cost.

    richiamo invocato dalla difesa

    La difesa aveva invocato il principio di legalità e di imputazione basata su prove e non su mere presunzioni; la Corte ha ritenuto necessaria una motivazione che dimostri prevedibilita' ed evitabilita' dell'esito lesivo.

Massime di principio

  • Il rispetto del limite numerico di velocità non esclude la responsabilità se la velocità non è adeguata alle condizioni di visibilità e sicurezza: occorre valutare ex ante quale velocità avrebbe consentito l'evitamento dell'ostacolo.
  • La prevedibilità della presenza di un utente vulnerabile (es. ciclista) sulla strada è solo un elemento; per affermare la colpa occorre accertare concretamente l'avvistabilità dell'ostacolo e il tempo tecnico di reazione e frenata necessari per evitarlo.
  • La valutazione giudiziale deve considerare fattori materiali che riducono l'avvistabilità (assenza di luci o catarifrangenti, abbigliamento scuro, posture anomale della vittima): tali elementi possono incidere sulla determinazione dell'evitabilità dell'evento.
  • Se la parte difensiva presenta esperimenti o dati tecnici (misurazione campo luminoso, esperimento di avvistamento), il giudice deve confrontarsi esplicitamente con tali elementi nella motivazione.
  • Una carenza motivazionale sull'evitabilità concreta dell'evento può comportare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio; questioni sul trattamento della pena sono assorbite se viene annullata la condanna principale.

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