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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29883/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, residente nella zona colpita dal sisma siciliano del 1990, aveva ottenuto in primo grado e poi in appello il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate negli anni 1990-1992 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289 del 2002. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto spontaneamente, il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992 per ottenere l'esecuzione del giudicato e il pagamento della somma di euro 23.896,41 oltre interessi. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva accolto il ricorso e impartito i provvedimenti esecutivi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 convertito dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare lo ius superveniens che limita i rimborsi entro le risorse stanziate e, in caso di eccedenza, prevede la riduzione del 50% delle somme dovute o l'esclusione di ulteriori rimborsi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990 non incide sul titolo del diritto al rimborso, ma soltanto sulla sua fase esecutiva e di liquidazione. Ha quindi censurato il giudice dell'ottemperanza per non aver considerato i limiti di spesa introdotti dallo ius superveniens e per aver demandato l'esecuzione del giudicato senza verificare la capienza delle risorse disponibili e senza applicare, se del caso, la riduzione del 50% o l'esclusione del rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992

    norma attributiva del diritto al rimborso per i soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma del 1990, richiamata come base del credito poi azionato in giudizio

  • art. 70, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma processuale posta a fondamento del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato tributario

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma sopravvenuta richiamata come disciplina dei limiti e delle modalità di rimborso delle somme dovute ai soggetti colpiti dal sisma del 1990

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    la Corte lo qualifica come ius superveniens applicabile alla fase di liquidazione ed esecuzione del rimborso, con effetti limitativi del quantum concretamente erogabile in ragione delle risorse stanziate

  • provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 26 settembre 2017, prot. n. 195405

    atto attuativo che disciplina modalità e procedure per il rispetto dei limiti di spesa, disponendo la riduzione del 50% per le istanze presentate entro il 1 marzo 2010 secondo l'ordine cronologico

Massime di principio

  • I limiti quantitativi introdotti da una disciplina sopravvenuta sui rimborsi fiscali non incidono sul titolo sostanziale del diritto del contribuente, ma sulla sola fase di liquidazione ed esecuzione del credito riconosciuto.
  • Quando il diritto al rimborso sia già stato accertato con giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve comunque verificare la capienza delle risorse stanziate dalla normativa sopravvenuta e applicare, se necessario, la riduzione percentuale prevista o l'eventuale esclusione del rimborso residuo.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, la quantificazione del dovuto concretamente erogabile non può prescindere dallo ius superveniens che introduca limiti di spesa e relative modalità attuative.
  • È illegittimo ordinare l'integrale pagamento di un rimborso fiscale senza considerare la normativa sopravvenuta che regola la liquidazione delle somme nei limiti dello stanziamento disponibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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