Cassazione Civile, Ordinanza n. 19675/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un verbale della polizia municipale che contestava a una automobilista di avere attraversato un incrocio con il semaforo rosso, in violazione degli artt. 41 e 146, comma 3, del codice della strada. L'infrazione era stata rilevata mediante apparecchiatura fissa Photored F17 D, con due fotogrammi prodotti in giudizio. La ricorrente sosteneva che i fotogrammi riportassero il medesimo orario, circostanza che a suo dire dimostrava il malfunzionamento dello strumento e rendeva inattendibile la prova dell'infrazione. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e omessa valutazione delle prove, lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto insufficiente la prova del difetto di funzionamento senza spiegare le ragioni e senza considerare le fotografie. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 41 e 146, comma 3, c.d.s. e vizio motivazionale, assumendo che la violazione non fosse provata per l'inidoneità della rilevazione fotografica, anche perché il verbale richiamava verifiche e controlli dell'apparecchio e un certificato della società produttrice. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 132 c.p.c. e ulteriore omesso esame, contestando la sufficienza della motivazione sul rigetto della prova documentale del guasto. Con il quarto motivo censurava la regolazione delle spese e la statuizione sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi connessi tra loro e li ha dichiarati inammissibili, oltre che infondati nella parte scrutinata. Ha osservato che il Tribunale aveva effettivamente esaminato la circostanza dell'identico orario nei due fotogrammi, spiegando che tale dato non era sufficiente a dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio, poiché la contestazione riguardava l'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso e non la rilevazione della velocità. Le doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione. Quanto al vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione esistente e comprensibile, al di sopra della soglia del minimo costituzionale. Il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa alla compensazione, perché rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e infondato nella parte relativa al contributo unificato, essendo la statuizione conforme all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata attività difensiva del comune.
Norme richiamate
La censura ex art. 116 c.p.c. non può tradursi nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando la sentenza sia priva dell'esposizione dei motivi o presenti una motivazione meramente apparente, non quando la motivazione, pur sintetica, consenta di ricostruire la ratio decidendi.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
È una delle norme sostanziali poste a base della contestazione della violazione semaforica.
art. 146, comma 3, codice della strada
È la disposizione sostanziale violata secondo il verbale, relativa al passaggio con semaforo rosso.
La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso integralmente rigettato o dichiarato inammissibile sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
È richiamato nel procedimento camerale di definizione del ricorso secondo proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è infondata quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato quella circostanza e ne abbia dato una valutazione non condivisa dalla parte ricorrente.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi estremi di motivazione mancante o meramente apparente.
- La motivazione della sentenza è censurabile ai sensi dell'art. 132 c.p.c. solo se del tutto assente o apparente; non basta che la parte ritenga insufficiente l'argomentazione adottata dal giudice.
- Quando la violazione contestata non coincide con il parametro tecnico di funzionamento dello strumento invocato dalla parte, un'anomalia del supporto probatorio può non essere sufficiente, da sola, a scalfire la prova dell'illecito se non incide sulla rappresentazione del fatto accertato.
- La compensazione delle spese processuali costituisce regola rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti normativi vigenti.
- L'inammissibilità o il rigetto integrale del ricorso determinano, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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