Cassazione Penale, Ordinanza n. 09708/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a 4 anni di reclusione per detenzione e trasporto di ingenti quantità di hashish, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, perché la pena sarebbe stata superiore al minimo edittale, e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con conseguente mancato giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe errato nel non valorizzare elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua e non sindacabili in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando è fondato su motivazione immune da vizi logico-giuridici. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sia sulla determinazione della pena, richiamando il rilevante dato ponderale, l'elevata quantità di principio attivo, la personalità criminale dell'imputato e i suoi precedenti nel settore degli stupefacenti, sia sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità delle modalità della condotta, l'elevata offensività e la negativa personalità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come disposizione concorsuale/continuativa nella contestazione del fatto, senza specifiche questioni interpretative affrontate
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per la detenzione/trasporto di stupefacente in fatto riconducibile allo spaccio
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
aggravante contestata e ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito in ragione dell'entità della sostanza e degli elementi di contesto
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione sulla pena sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi concreti sfavorevoli, quali la gravità del fatto, le modalità dell'azione e la personalità negativa dell'imputato.
- La reiterazione di condotte analoghe in materia di stupefacenti, anche dopo una riabilitazione, può legittimamente incidere negativamente sulla valutazione della personalità e sulla concessione di benefici sanzionatori.
- La determinazione della pena oltre il minimo edittale può essere giustificata dal dato ponderale della sostanza, dalla quantità di principio attivo e dalla finalizzazione della condotta alla cessione all'ingrosso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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