Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40557/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. con due censure principali: (1) omissione da parte della Corte d'appello nella valutazione di quattro screenshot prodotti in appello, che avrebbero dimostrato l'inesistenza di un cancello d'ingresso posto a fondamento della ricostruzione del fatto, e omissione di valutazione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p.; (2) errore di fatto e di valutazione nella qualificazione della condotta in termini di gravità con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), posto che l'imputazione sarebbe consistita in cessioni di modesta entità compatibili con uso personale.

La decisione

La Corte costituisce il ricorso inammissibile. Motivi: il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è circoscritto a errori di percezione/sviste materiali su atti del giudizio; nel caso di specie le doglianze sono riconducibili a valutazioni del merito (rivalutazione del compendio probatorio e della gravità della condotta) non sindacabili con il rimedio straordinario. La Corte rileva altresì che la Corte d'appello ha esaminato il tema del cancello (contraddicendo l'affermazione di omissione) e ha correttamente valutato il profilo della gravità ai fini dell'esclusione della tenuità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui è stata pronunciata la sentenza di merito (traffico di stupefacenti); la sentenza di legittimità si limita a richiamarla come contestazione di base senza modificarne l'interpretazione sostanziale.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Strumento di ricorso straordinario limitato agli errori di fatto/percezione (sviste materiali o omissioni decisive negli atti interni al giudizio di legittimità). Non è applicabile per contestazioni che consistono in divergenze di valutazione o errori di giudizio sul compendio probatorio.

  • art. 603 c.p.p.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte osserva che la richiesta deve avere i requisiti di decisività e rilevanza e la mera produzione di documenti non implica automaticamente l'obbligo di rinnovazione se la valutazione rientra nel sindacato di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per tenuità del fatto: la Corte d'appello ha ritenuto ostativa la gravità della condotta (cessione a domicilio con finalità di cessione) e quindi ha escluso l'applicabilità della causa; tale valutazione è censurabile in sede di legittimità solo se si tratta di errore di fatto palese, non di normale valutazione di gravità.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato equitativamente in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato a errori di fatto 'percettivi' o a vere e proprie svista materiali sugli atti del giudizio di legittimità; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o rivalutare il compendio probatorio.
  • Le doglianze che sollecitano una diversa ricostruzione storica dei fatti o una diversa valutazione della gravità della condotta sono inammissibili con il ricorso straordinario e devono essere proposte nei rimedi ordinari ove ammessi.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) o per fondare un'impugnazione, il materiale prodotto deve essere decisivo e la relativa omissione deve essere configurabile come svista o omissione materiale, non come diversa valutazione della rilevanza probatoria.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) richiede un'analisi concreta della gravità e delle modalità della condotta; episodi di cessione a domicilio o con profili indicativi di finalità di spaccio possono giustificare il rifiuto del beneficio e tale apprezzamento è difficilmente sindacabile con strumenti straordinari.
  • Chi propone ricorso straordinario per motivi che si configurano come valutazioni di merito corre il rischio di inammissibilità e di essere condannato alle spese e all'onere alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale valutare preventivamente se la censura rientra effettivamente nell'ambito dell'art. 625-bis c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.