Cassazione Civile, Sentenza n. 10906/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto (procedimento in materia di sanzioni amministrative ex art. 204-bis D.Lgs. n. 285/1992), iniziato con ricorso del 22.4.2010 e dichiarato estinto in appello per mancata comparizione (ordinanza di estinzione del 31.5.2016). Sosteneva che l'estinzione fosse avvenuta ai sensi dell'art.309 c.p.c. e non agli artt.306/307 c.p.c., quindi la presunzione di insussistenza del danno prevista dall'art.2, comma 2-sexies, lett. c) L. n. 89/2001 (introdotta dalla L. n. 208/2015) non si sarebbe dovuta applicare; denunciava altresì carenze di istruzione probatoria e di motivazione del provvedimento di rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art.2, comma 2-sexies, lett. c) L. n. 89/2001 anche all'ipotesi di estinzione per mancata comparizione in appello richiamata dall'art.309 c.p.c., perché quest'ultimo rinvia all'art.181 c.p.c. e per collegamento all'art.307 c.p.c.; inoltre la mancata comparizione dell'appellante (la ricorrente) è stata qualificata come inattività riconducibile a disinteresse verso il giudizio di secondo grado. Sul piano probatorio la Corte ha confermato che la sola indicazione dei tempi non è idonea a provare il danno non patrimoniale; occorre prova documentale dei pregiudizi lamentati. Quanto alla doglianza di omesso esame di fatto decisivo, è stata ritenuta priva dei requisiti di specificità richiesti per poter essere rilevata in cassazione. Nessuna condanna alle spese, ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. c) L. n. 89/2001 (come modificato dalla L. n. 208/2015)
si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile
La Corte ha interpretato la norma come introducente una presunzione iuris tantum di inesistenza del danno quando l'estinzione dipende dall'inattività o rinuncia delle parti; ha inoltre ritenuto la norma applicabile, per raccordi normativi, anche all'estinzione per mancata comparizione disciplinata dall'art.309 c.p.c., quando ciò denoti disinteresse della parte.
Rinvio all'art.181 c.p.c. e, per connessione, all'art.307 c.p.c.; in caso di mancata comparizione delle parti in appello può determinarsi estinzione che, se riconducibile all'inerzia dell'appellante, giustifica l'applicazione della presunzione di insussistenza del danno.
Norme richiamate dall'art.2, comma 2-sexies L. n. 89/2001 come casi tipici di estinzione per inattività o rinuncia che comportano la presunzione di inesistenza del pregiudizio.
art. 84 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010)
Richiamato dalla norma come analogo caso di estinzione per inattività nel processo amministrativo; la Corte cita la disposizione nell'ambito del catalogo delle ipotesi in cui opera la presunzione.
art. 204-bis D.Lgs. n. 285/1992
Indica la materia del processo presupposto (sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada); non è direttamente interpretata, ma contestualizza l'oggetto del procedimento di cui si chiede l'indennizzo.
Richiamate le norme che regolano i motivi di cassazione; la Corte ricorda l'interpretazione consolidata secondo cui l'art.360, n.5 (omesso esame di fatto decisivo) richiede specificità nella denunzia del fatto storico e della sua decisività, pena l'inammissibilità del motivo.
art. 6 par. 1 CEDU
Parametro costituzionale internazionale del diritto al giusto processo entro un termine ragionevole invocato dalla ricorrente; la Corte non condivide la domanda di equa riparazione in mancanza della prova richiesta dalla normativa interna e della sussistenza del pregiudizio.
Massime di principio
- Se l'estinzione del processo presupposto è conseguenza dell'inattività o della mancata comparizione della parte che ha interesse al proseguimento (es. appellante che non si presenta), può applicarsi la presunzione di insussistenza del danno prevista dall'art.2, comma 2-sexies L. n. 89/2001; grava sul richiedente l'onere di fornire prova contraria.
- La prova del danno non patrimoniale per eccessiva durata del processo non si fonda sulla sola mera indicazione dei tempi processuali: è necessaria idonea prova documentale che colleghi la durata a un pregiudizio concreto.
- La mancata comparizione dell'appellante è spesso interpretata come segno di disinteresse verso il giudizio di secondo grado e può giustificare il rigetto della domanda di equa riparazione per insufficienza probatoria.
- In Cassazione, i motivi che denunciino omissioni istruttorie o di fatto decisivi ai sensi dell'art.360, n.5 devono indicare con precisione il fatto storico, dove risulta negli atti, come è stato discusso e in quale modo sarebbe stato decisivo; la genericità rende il motivo inammissibile.
- Le prove testimoniali sono generalmente poco idonee a dimostrare i tempi e gli effetti soggettivi derivanti dall'irragionevole durata del processo; la documentazione è preferibile per dimostrare il pregiudizio.
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