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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29129/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due serie di condanne e ha determinato la pena complessiva. Le censure denunciano: violazione di legge e difetto di motivazione per non aver individuato correttamente la violazione più grave (si contesta che il giudice abbia preso come riferimento la sentenza con la pena complessiva anziché la pena relativa al singolo reato più grave), mancato "scorporo" della continuazione interna operata nelle sentenze di cognizione, l'uso della pena complessiva quale base per gli aumenti ex art.81 c.p. invece della pena afferente al reato più grave, e omessa motivazione circa i criteri di determinazione degli aumenti per i reati satellite (anche con riferimento agli artt.132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame: resta acquisito il riconoscimento della continuazione, ma il giudice dell'esecuzione dovrà prima "scorporare" le continue interne operate dalle sentenze di cognizione, individuare il reato più grave e la pena ad esso relativa come base e solo dopo procedere ad aumenti distinti per ciascun reato satellite, motivando specificamente la quantificazione degli aumenti in modo da garantire proporzione e evitare un surrettizio cumulo di pene.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena tra reati già giudicati separatamente.

  • art. 81 cod. pen.

    Disposizione sull'unificazione delle pene per continuazione, con l'indicazione del meccanismo degli aumenti e dei limiti/proporzionalità che devono essere rispettati nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure come riferimento procedurale; nel contesto è invocato con riferimento a vizi di motivazione e ai limiti della determinazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Citate dalle impugnazioni in relazione ai poteri e doveri del giudice dell'esecuzione nella gestione delle pene già determinate; nella decisione rileva come parte del quadro normativo esaminato.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento normativo procedurale menzionato nelle censure, connesso alla disciplina dell'esecuzione e alla correttezza dell'operato del giudice dell'esecuzione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi guida per la determinazione della pena e i criteri che il giudice deve valutare nella commisurazione, richiamati come parametro di correttezza nella motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Disposizione che individua i criteri discrezionali per la determinazione della pena; la Corte richiede che l'esercizio di tale discrezionalità sia adeguatamente motivato.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale (illeciti in materia di stupefacenti) indicata quale reato ritenuto il più grave nell'ambito delle condanne coinvolte; la pena riferita a questo reato doveva essere isolata come base dopo lo scorporo.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale (traffico di stupefacenti) tra i reati accertati; rilevante ai fini del calcolo complessivo delle pene.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che riguarda l'associazione mafiosa, citata tra i reati per i quali il ricorrente è stato condannato; contribuisce alla valutazione della gravità complessiva delle condotte.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sul delitto di rapina, presente tra le contestazioni penali; parte del quadro fattuale che ha portato alle condanne.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena per continuazione tra sentenze separate, deve prima "scorporare" le continuazioni interne operate nelle singole sentenze di cognizione e individuare il reato materialmente più grave (e la pena relativa) come base.
  • La base per gli aumenti in continuazione è la pena riferita al singolo reato più grave (dopo lo scorporo), non la pena complessiva già comprensiva di aumenti interni.
  • Gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati e motivati distintamente per ciascun reato, con motivazione sufficiente a verificare la proporzione tra le pene e a escludere un cumulo materiale surrettizio.
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione deve indicare numericamente e logicamente i criteri adottati per la quantificazione degli aumenti (rif. artt.132 e 133 c.p.); la mancanza di tale motivazione integra motivo di annullamento e rinvio.
  • In casi analoghi, la tutela in Cassazione tende a garantire che la rinnovata determinazione della pena rispetti i limiti normativi e la giurisprudenza consolidata, pena l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.

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