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Sentenza

Sentenza n. 330/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 744/2024 pubblicata il 22/05/2024 nella causa iscritta al n. R.G. 672/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, Settore Lavoro e Previdenza, nella parte in cui ha condannato il Comune di Reggio Calabria “al pagamento in favore dell’opposto (Gatto Antonino) delle spese di lite”, liquidate “in complessivi € 2.695,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario” (Avv. Stefano Musolino) ;

Giustizia amministrativa202500552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola specifica, ritualmente notificata al Comune resistente e depositata in giudizio. Ravvisati i presupposti dell’art. 84, comma 3, c.p.a., ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, commi 1 e 3, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della statuizione della sentenza civile relativa al pagamento delle spese di lite in favore del difensore distrattario

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, divenuta definitiva per mancata impugnazione, nella parte in cui il Comune era stato condannato al pagamento, in favore del difensore distrattario, di € 2.695,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA. Ha dedotto e documentato la notificazione del titolo esecutivo al Comune e il mancato pagamento nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Successivamente, il ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso, notificata al Comune, motivata dalle trattative di bonario componimento in corso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Prevede la declaratoria di estinzione del giudizio nei casi stabiliti dal codice, applicata dal TAR a seguito della rinuncia al ricorso.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la dichiarazione di estinzione del processo quando ricorrono i relativi presupposti, tra cui la rituale notificazione della rinuncia alla parte costituita o intimata secondo quanto ritenuto dal giudice.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Richiamato dal ricorrente quale termine dilatorio decorso il quale il Comune avrebbe dovuto adempiere al pagamento risultante dal titolo esecutivo.

  • art. 196-octies disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla conformità della copia informatica del titolo notificato all’amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo in copia informatica dichiarata conforme.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritta, notificata alla parte resistente e depositata in giudizio consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il processo quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 84 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia alla domanda determina l’estinzione del processo anche quando il ricorrente aveva originariamente dedotto l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato civile.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate qualora il giudice lo disponga espressamente, anche in considerazione delle circostanze concrete rappresentate dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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