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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23133/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania per: mancata derubricazione del capo 3) da estorsione a violenza privata; presunta violazione del diritto di difesa per una diversa ricostruzione fattuale (distinzione in due segmenti dell'azione e diversa identificazione della persona offesa); carenza di motivazione sulla responsabilità di Del Popolo Chiappazzo (capo 7)); mancata concessione della sospensione condizionale della pena per Borzì; specificamente Gemellaro censura la mancata riqualificazione a violenza privata e l'errata valutazione del suo apporto nella vicenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi come manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto corretta la riforma di merito che: ha escluso rilevanza penale della consegna del ciclomotore rubato; ha qualificato la restante condotta come tentativo di estorsione (art. 629 c.p. in relazione all'art. 56 c.p.) e non come violenza privata; ha applicato l'attenuante della lieve entità (richiamando la relativa giurisprudenza costituzionale) e rideterminato le pene in senso favorevole per alcuni imputati (tra cui riduzione per Del Popolo Chiappazzo). Ha inoltre rilevato che parte delle questioni sono precluse per parziale rinuncia e percheé le difese avevano condiviso la riqualificazione proposta, così limitando i motivi deducibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La Corte ha ritenuto che la condotta consistente nella richiesta di denaro con fine di profitto ingiusto e danno altrui integra il tentativo di estorsione; l'assenza della prova del pagamento conduce a configurare il tentativo e non la consumazione.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Applicato per qualificare la fattispecie come tentativo di estorsione, riducendo la sanzione in relazione al mancato perfezionamento del reato.

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    Richiamato nella censura difensiva: la Corte ha distinto la violenza privata dall'estorsione e ha ritenuto non sussistente la prima quando la condotta è volta a un profitto economico e non si dimostra il danno patrimoniale necessario per configurare estorsione consumata.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Richiamato nel capo 1) della sentenza di merito (condanna per il solo Musumeci); la Corte di Cassazione non ha modificato la qualificazione richiamata dal merito.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (reati in materia di stupefacenti)

    La Corte d'appello ha riqualificato e ridotto le pene relative ai capi 6) e 7) richiamando le norme del DPR 309/1990; la Cassazione ha confermato la correttezza della ricalificazione e della dosimetria adottata in merito.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sanzionatoria accessoria richiamata nei capi relativi a reati di stupefacenti; la Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione come deciso in grado d'appello.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Invocato nel capo 7) per la responsabilità concorrente degli imputati; la Cassazione ha ritenuto corretta l'imputazione concorrente confermata dal merito.

  • art. 599-bis disp. att. cod. proc. pen. (termini per il concordato)

    Richiamato per spiegare l'assenza di formale istanza di concordato in appello per il decorso dei termini decadenziali, pur segnalando che le parti hanno comunque prospettato una rivalutazione congiunta degli atti.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza difensiva relativa alla motivazione; la Cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate e la motivazione del merito adeguata.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (trattazione scritta)

    Il procedimento in Cassazione si è svolto con trattazione scritta ai sensi di tale norma.

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen. (rinuncia parziale alla devoluzione)

    La Corte ha osservato che la parziale rinuncia all'appello da parte delle difese ha limitato i motivi devoluti in Cassazione, precludendo il riesame di alcune questioni.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna al pagamento di spese e sanzioni)

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (euro 3.000) da versare alla Cassa delle ammende per l'impugnazione ritenuta colposa.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 24 maggio 2023 (fattispecie di lieve entità)

    Riferimento giurisprudenziale costituzionale usato per fondare l'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità e giustificare una diminuzione della pena.

Massime di principio

  • La trasformazione di una contestazione tra estorsione e violenza privata dipende dalla finalità della condotta: la richiesta rivolta a ottenere un profitto economico con danno altrui è sintomatica di estorsione; l'assenza di prova del pagamento può portare a qualificare il fatto come tentativo.
  • La consegna di un bene di provenienza furtiva non sempre integra di per sé un danno patrimoniale rilevante: se manca il pregiudizio dimostrabile alla vittima la cessione può essere considerata penalmente irrilevante rispetto alla fattispecie più grave.
  • Se in fase d'appello le parti (difese e Procura) prospettano congiuntamente una riqualificazione e una rideterminazione delle pene e le difese si associano a tale impostazione, la possibilità di dedurre talune censure in Cassazione è limitata; la parziale rinuncia all'impugnazione restringe l'oggetto devoluto alla Corte di legittimità.
  • La Corte di Cassazione richiede motivi specifici e non generici; i ricorsi vaghi, non circostanziati o che non affrontano compiutamente le ragioni di diritto e di fatto sono dichiarati inammissibili.
  • La distinzione tra consumazione e tentativo è centrale nella determinazione della pena: l'assenza di prova dell'effettivo pagamento o dell'integrale conseguimento del profitto conduce spesso alla configurazione del tentativo e a una riduzione sanzionatoria.
  • L'applicazione dell'attenuante della lieve entità, richiamata dalla Corte costituzionale, può incidere significativamente sulla riedeterminazione della pena in senso favorevole all'imputato.
  • La mancata comparizione o l'assenza del detenuto al processo non esclude in automatico la validità delle statuizioni che lo riguardano, specie se le questioni sono state comunque trattate e il difensore ha agito in sua rappresentanza.

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