Sentenza del 13/03/2019 n. 2240 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
SOCIETA' - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Estinzione - Differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione - Irretroattività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano l'avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il reddito d'impresa della società e il reddito di partecipazione del socio, sulla base di un verbale della Guardia di Finanza, di acquisti non contabilizzati e degli studi di settore. Deducevano inoltre l'irretroattività dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La società era stata cancellata dal Registro delle imprese il 27 dicembre 2012, anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina.
La decisione
L'appello è stato respinto. Quanto alla società, la cancellazione anteriore al 13 dicembre 2014 ne aveva determinato l'estinzione e il difetto di capacità e legittimazione processuale dell'ex liquidatore; pertanto il ricorso proposto in nome della società estinta era improcedibile o inammissibile. L'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria ai fini tributari, è stato ritenuto non retroattivo e applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014. Il giudizio è invece proseguito nei confronti del socio, la cui responsabilità per i debiti tributari della società può operare nei limiti di quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione, con onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria. L'accertamento analitico-induttivo è stato ritenuto adeguatamente supportato da gravi incongruenze, studi di settore e riscontri su acquisti in nero. Per gli accertamenti a tavolino relativi a imposte dirette e IRAP non è stato riconosciuto un generale obbligo di contraddittorio preventivo. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni e l'evoluzione della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
L'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese produce effetti secondo la disciplina prevista dalla norma.
La cancellazione determina l'estinzione della società e, secondo la giurisprudenza richiamata, il difetto della sua capacità processuale e della legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla.
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione opera soltanto per le richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi. La disposizione non ha natura interpretativa e non è retroattiva.
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando sussistono elementi presuntivi idonei, comprese gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'attività esercitata.
Art. 62-sexies, d.l. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Le gravi incongruenze tra dati dichiarati e dati desumibili dalle caratteristiche dell'attività o dagli studi di settore possono fondare l'accertamento.
Rileva quale base normativa per gli studi di settore utilizzabili, unitamente ad altri elementi, nell'accertamento dei ricavi.
È richiamato quale fondamento dell'accertamento in materia di IVA, nell'ambito della ricostruzione analitico-induttiva.
Massime di principio
- Per stabilire se opera il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria, occorre verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione: la regola vale solo per le richieste dal 13 dicembre 2014 in avanti.
- La cancellazione della società prima della notifica dell'accertamento o dell'inizio del processo può comportare il difetto originario di capacità processuale della società e l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso proposto dall'ex liquidatore.
- L'estinzione della società non esclude automaticamente ogni pretesa verso i soci: può verificarsi una successione nei debiti residui, ma la responsabilità del socio è normalmente limitata a quanto effettivamente ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare sia il debito tributario della società sia, per agire contro il socio, l'effettiva percezione di somme o beni in sede di liquidazione.
- Un accertamento basato su studi di settore o strumenti analoghi deve essere corroborato da ulteriori elementi concreti, come acquisti non contabilizzati o altre risultanze della Guardia di Finanza.
- Per gli accertamenti svolti a tavolino, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, la giurisprudenza richiamata esclude, per imposte dirette e IRAP, un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
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