Sentenza del 12/12/2018 n. 32090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato presuntivamente, mediante studi di settore, maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. P.B. sosteneva che l'Ufficio non avesse dimostrato la grave incongruenza tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore e che non avesse adeguatamente considerato le circostanze giustificative dello scostamento, tra cui il limitato bacino d'utenza, i trasporti in subappalto a tariffe ridotte, l'obsolescenza degli automezzi, l'aumento dei costi di carburante e pedaggi, la crisi economica e il licenziamento di due dipendenti. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione, omessa pronuncia sulle censure d'appello e violazione delle norme sulla valutazione delle prove.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguata, sebbene sintetica, la motivazione della Commissione Tributaria Regionale: lo scostamento era particolarmente ampio, pari a un reddito dichiarato di Euro 15.740,00 contro un reddito accertato di Euro 72.764,00, e le circostanze addotte non erano state supportate da idonea documentazione né erano state ritenute sufficienti a giustificare tale differenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza, poiché il contribuente non aveva riportato le specifiche censure formulate nell'appello. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato o comunque inammissibile, perché confondeva vizi processuali e vizi motivazionali ed era generico quanto alla documentazione asseritamente non valutata. Il ricorso è stato definitivamente rigettato e P.B. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis e seguenti, convertito nella L. n. 427 del 1993
Gli studi di settore costituiscono strumenti statistici per la ricostruzione della normale redditività e operano come presunzioni semplici, non automaticamente decisive per il solo fatto dello scostamento.
Lo scostamento dagli studi di settore può assumere valore di indizio grave e preciso, anche autonomamente, quando il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato e il contribuente non abbia fornito spiegazioni o elementi contrari.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare l'omesso esame di fatti decisivi o vizi della motivazione nei limiti previsti dalla disciplina applicabile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non contraddittoria.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, ma la censura di omessa pronuncia deve indicare specificamente le questioni non esaminate e rispettare il principio di autosufficienza.
La sentenza deve contenere una motivazione; tale requisito è soddisfatto quando il percorso logico seguito dal giudice è comprensibile, anche se la motivazione è sintetica e non esamina singolarmente ogni argomento delle parti.
La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito secondo il prudente apprezzamento, salvo specifiche violazioni di legge; il semplice dissenso dalla valutazione delle prove non è sufficiente in sede di legittimità.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26635 del 2009
Il contraddittorio con il contribuente è essenziale nell'accertamento fondato sugli studi di settore; l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e considerare le giustificazioni fornite.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: l'Ufficio deve instaurare il contraddittorio e motivare l'applicabilità concreta dello standard, mentre il contribuente deve fornire elementi specifici e documentati sulla propria situazione.
- Le giustificazioni generiche relative a crisi economica, aumento dei costi, riduzione della clientela o inefficienza dell'attività hanno scarsa efficacia se non sono accompagnate da documenti contabili e da una chiara correlazione con il reddito dichiarato.
- Quanto maggiore è lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito stimato, tanto più puntuale deve essere la prova contraria del contribuente; nel caso esaminato il rapporto tra Euro 15.740,00 dichiarati ed Euro 72.764,00 accertati ha reso insufficienti le spiegazioni offerte.
- Il contribuente che contesta la mancata valutazione di documenti o argomenti deve indicare precisamente quali siano, dove siano stati prodotti e perché siano decisivi; la genericità comporta l'inammissibilità del motivo.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito, purché quest'ultima sia logicamente comprensibile e non manifestamente contraddittoria.
- Il mancato riscontro documentale o le incongruenze nelle circostanze addotte, come nel caso dei dipendenti indicati come licenziati ma risultanti collegati ad altre società, possono indebolire la credibilità della prova contraria.
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