Sentenza del 12/12/2018 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Tassa automobilistica - cartella di pagamento - mancata opposizione - conversione termine prescrizionale in ordinario - insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la prescrizione del credito per tassa automobilistica dopo la mancata opposizione alla cartella di pagamento. Il resistente sosteneva, o comunque si discuteva, se la mancata impugnazione della cartella comportasse la conversione del termine prescrizionale breve applicabile al tributo nel termine ordinario decennale. La sentenza ha escluso tale effetto, distinguendo tra decadenza dalla possibilità di contestare la cartella e prescrizione del credito.
La decisione
La mancata impugnazione della cartella entro il termine perentorio rende il credito irretrattabile, impedendo di contestarne successivamente l'esistenza o l'ammontare con gli ordinari mezzi di impugnazione. Tuttavia, essa non determina la conversione del termine di prescrizione breve del credito tributario nel termine ordinario decennale. Pertanto, il credito continua a prescriversi secondo il termine breve previsto dalla normativa applicabile, salvo atti interruttivi validamente notificati. Il principio è stato ricondotto agli orientamenti di Cass. SS.UU. nn. 23397/2016 e 25790/2009, Cass. civ., sez. trib., nn. 28576/2017 e 20425/2017, nonché CTR Valle d'Aosta n. 34/2017.
Norme richiamate
Principio di distinzione tra decadenza dall'impugnazione e prescrizione del credito
La scadenza del termine, perentorio, per proporre opposizione ad una cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
La cartella non impugnata diventa definitiva sotto il profilo della contestabilità, ma non modifica la durata della prescrizione del credito sottostante. Per evitare la prescrizione sono quindi necessari atti interruttivi validamente notificati entro il termine breve applicabile.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397/2016
La definitività di un atto amministrativo o tributario non impugnato non comporta automaticamente la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale, salvo che il titolo sia divenuto definitivo in seguito a una pronuncia giudiziale.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 25790/2009
La mancata opposizione a un atto di riscossione produce l'irretrattabilità della pretesa, ma non altera il termine prescrizionale previsto per il credito originario.
Cassazione civile, sezione tributaria, nn. 28576/2017 e 20425/2017
Gli arresti confermano che la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine breve di prescrizione del tributo in un termine decennale.
CTR Valle d'Aosta n. 34/2017
La definitività della cartella per mancata opposizione non impedisce di eccepire, in un momento successivo, la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella.
Massime di principio
- Una cartella non impugnata diventa definitiva e il contribuente non può più contestare ordinariamente il merito della pretesa, ma il credito non diventa per questo automaticamente imprescrittibile o soggetto a prescrizione decennale.
- Il termine di prescrizione da applicare resta quello previsto per il credito originario, come nel caso della tassa automobilistica, salvo una specifica disposizione normativa o una sentenza passata in giudicato che stabilisca diversamente.
- Dopo la notifica della cartella occorre verificare se l'ente o l'agente della riscossione abbia notificato tempestivamente atti idonei a interrompere la prescrizione; in mancanza, la prescrizione può essere eccepita anche se la cartella non era stata impugnata.
- La decadenza dal termine per impugnare e la prescrizione sono istituti distinti: la prima incide sulla possibilità di contestare l'atto, la seconda sull'estinzione del diritto di riscuotere il credito.
- L'eccezione di prescrizione deve essere valutata considerando la natura del tributo, la data di notifica della cartella e degli eventuali successivi atti interruttivi, non limitandosi alla sola definitività della cartella.
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