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Sentenza

Sentenza del 12/12/2018 n. 51 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

1. NOTIFICAZIONI - notificazioni via PEC - perfezionamento della notifica. 2. NOTIFICAZIONI - notificazioni via PEC - notifica come semplici PDF anziché con estensione ".p7m".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell'atto di riscossione eseguita tramite PEC, sostenendo sia di non aver avuto effettiva conoscenza dell'atto per mancata lettura della comunicazione, sia che il documento fosse invalido perché trasmesso come semplice file PDF anziché come file con estensione .p7m, cioè munito di firma digitale. La decisione ha ritenuto che il perfezionamento della notifica PEC non dipenda dalla concreta lettura del messaggio da parte del destinatario e che l'assenza dell'estensione .p7m non determini, di per sé, l'invalidità dell'atto, quando la sua provenienza dall'autorità competente sia certa.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La notifica si considera perfezionata con la consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario; l'eventuale mancata lettura imputabile a carenze di controllo o manutenzione della casella resta a carico del destinatario. È stata inoltre ritenuta valida la trasmissione dell'atto in formato PDF, senza necessità dell'estensione .p7m, poiché la legge non impone in ogni caso la sottoscrizione digitale della cartella e l'atto risultava comunque riferibile all'ente notificante.

Norme richiamate

  • Art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello approvato dal Ministero competente. Poiché tale modello non prevede necessariamente la sottoscrizione del funzionario, la mancanza della firma non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto, purché la sua riferibilità all'autorità emanante non sia dubbia.

  • Cass. civ., 7 luglio 2016, n. 13917

    Il principio applicato alla PEC è analogo a quello della notificazione postale: la notifica si perfeziona secondo le regole di consegna e la mancata lettura della comunicazione, se dipende dalla mancata manutenzione o dal mancato controllo della casella da parte del destinatario, non ne impedisce l'efficacia.

  • Cass. civ., 13 maggio 2016, n. 9872

    La cartella esattoriale non richiede necessariamente la sottoscrizione autografa del funzionario, salvo che una specifica disposizione di legge la imponga; è sufficiente che l'atto sia riconducibile all'autorità competente.

Massime di principio

  • Una notificazione via PEC, in linea generale, si perfeziona con la consegna del messaggio alla casella del destinatario; la mancata apertura o lettura non rende automaticamente inefficace la notifica.
  • Il destinatario di una PEC deve provvedere alla regolare manutenzione, al controllo e alla gestione della propria casella; le conseguenze della mancata consultazione possono ricadere su di lui.
  • La trasmissione di un atto in semplice formato PDF non comporta necessariamente invalidità: l'estensione .p7m è richiesta solo quando una specifica norma impone la firma digitale o quando la firma è indispensabile per garantire validità, integrità e provenienza dell'atto.
  • Per gli atti amministrativi e della riscossione, l'assenza di sottoscrizione non è di per sé causa di invalidità se la legge non la prescrive e se la provenienza dell'atto dall'ente competente è certa.
  • La validità concreta della notifica deve comunque essere verificata considerando la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, l'indirizzo PEC utilizzato, l'identificabilità dell'atto e il rispetto delle norme speciali applicabili al singolo procedimento.

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