Sentenza del 12/12/2018 n. 52 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Processo Tributario - interessi del tributo in pendenza di giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la disciplina applicabile alla quantificazione degli interessi sul tributo IVA durante la pendenza del giudizio. L'Amministrazione sosteneva che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 633/1972, non fosse più applicabile il richiamo all'art. 38-bis dello stesso decreto e che dovessero invece applicarsi l'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, nonché il combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 29/1961 e dell'art. 1, comma 4, del decreto 21 maggio 2009. È stato invece ritenuto che il riferimento alle leggi fiscali contenuto nell'art. 68 del D.lgs. n. 546/1992 debba intendersi come rinvio alla normativa che disciplina la specifica imposta, nel caso concreto l'intero D.P.R. n. 633/1972, incluso l'art. 38-bis.
La decisione
L'argomentazione dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta. Ai fini della quantificazione degli interessi sul tributo IVA in pendenza di giudizio, deve applicarsi la disciplina propria dell'IVA e, quindi, l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, anche se il successivo testo dell'art. 60 non contiene più un richiamo espresso a tale disposizione. Il rinvio dell'art. 68 del D.lgs. n. 546/1992 è stato interpretato come comprensivo della normativa fiscale specifica dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 68 del D.lgs. n. 546/1992
Il riferimento alle leggi fiscali deve essere inteso come rinvio alle norme che regolano la specifica imposta oggetto della controversia.
Art. 60 del D.P.R. n. 633/1972
La sua abrogazione o modifica non esclude automaticamente l'applicazione delle altre disposizioni del decreto IVA richiamate dal sistema normativo.
Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione continua a rilevare per la determinazione degli interessi relativi all'IVA, in quanto parte della disciplina specifica dell'imposta, anche in assenza di un richiamo espresso nell'art. 60.
Art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973
La norma generale sulla riscossione non prevale, nel caso esaminato, sulla disciplina speciale prevista dalla normativa IVA.
Art. 5 della legge n. 29/1961
È stata invocata dall'Amministrazione come base normativa alternativa per la quantificazione degli interessi, ma tale ricostruzione è stata respinta.
Art. 1, comma 4, del decreto 21 maggio 2009
È stato richiamato dall'Amministrazione insieme alla normativa generale sugli interessi, ma non è stato ritenuto applicabile in luogo della disciplina specifica IVA.
Massime di principio
- Quando una norma processuale tributaria rinvia alle leggi fiscali, il rinvio può comprendere l'intera disciplina speciale dell'imposta interessata, non soltanto le disposizioni espressamente menzionate.
- In materia tributaria, la disciplina speciale prevista per una singola imposta tende a prevalere sulle regole generali, salvo un'espressa incompatibilità o una specifica deroga legislativa.
- La soppressione o la modifica di un rinvio normativo espresso non comporta necessariamente l'inapplicabilità della disposizione richiamata, se il sistema normativo consente di ricavarne comunque l'operatività.
- Per determinare gli interessi dovuti durante il contenzioso occorre verificare anzitutto la normativa propria del tributo e solo successivamente ricorrere alle disposizioni generali sulla riscossione e sugli interessi.
- La corretta qualificazione del rinvio normativo richiede un'interpretazione sistematica dell'intero settore fiscale, evitando di considerare isolatamente l'abrogazione o la modifica di una singola disposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 50 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 51 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 53 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 54 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Asti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →