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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23000/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che i giudici avessero valorizzato solo il dato ponderale e la ritenuta destinazione allo spaccio. Con il secondo motivo deduceva travisamento della prova, contestando la lettura degli screenshot di 'note' e sostenendo che non potessero essere considerati messaggi di comunicazione tra due persone, lamentando una valutazione atomistica degli indizi. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione delle decisioni di merito, in presenza di doppia conforme, e che il ricorrente sollecitasse in realtà una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione sul diniego del fatto lieve, fondata sul tipo di sostanza, sulla quantità ricavabile in dosi, sui messaggi intercettati durante la perquisizione e sui precedenti specifici. Ha infine considerato infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva valutato gli elementi ex art. 133 c.p. escludendo la presenza di circostanze meritevoli di favorevole apprezzamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato di detenzione di stupefacenti, confermata in appello e in cassazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Invocato dalla difesa per ottenere il riconoscimento del fatto lieve; la Corte ritiene corretta l'esclusione dell'ipotesi attenuata alla luce del quadro complessivo (quantità, modalità, messaggi, precedenti).

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per il diniego delle attenuanti generiche: il giudice di merito ha valorizzato gli elementi pertinenti alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, esercitando il potere discrezionale in modo non censurabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base legale della condanna del ricorrente, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02

    Richiamata come precedente sul potere discrezionale nella valutazione delle attenuanti generiche.

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01

    Richiamata come precedente che ritiene sufficiente, in motivazione, il richiamo ai precedenti penali per escludere le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure già esaminate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione delle sentenze di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova non consente di ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio; è deducibile solo ove si evidenzi un reale errore percettivo o un decisivo dato probatorio ignorato o deformato dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'esclusione del fatto lieve in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare in modo unitario la qualità della sostanza, il quantitativo ricavabile in dosi, le modalità della detenzione, la presenza di messaggi indicativi di cessioni e gli eventuali precedenti specifici dell'imputato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della motivazione apparente, restando insindacabile la valutazione discrezionale del giudice di merito quando questi abbia considerato gli elementi ex art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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