Cassazione Penale, Sentenza n. 542/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che li aveva confermati condannati per il reato commesso in concorso (art. 110 c.p.) e per violazioni edilizie (art. 44 lett. b) DPR 380/01). Le censure principali erano: (1) vizio relativo alla prescrizione perché le opere contestate sarebbero state ultimate nel 2015 e gli accertamenti del 2018 riguardavano manufatti diversi, sicché non sarebbe configurabile una prosecuzione delle opere e il reato sarebbe estinto per prescrizione; (2) vizio relativo alle statuizioni civili e alla provvisionale concessa alla parte civile, sostenendo che il fabbricato indicato dalla corte come fonte del danno non coinciderebbe con i manufatti contestati, che non sarebbe stata richiesta provvisionale, e che il calcolo degli oneri di demolizione è errato e non provato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che i ricorrenti tentassero una diversa valutazione dei fatti (travisamento delle prove) senza allegare o produrre gli atti necessari a sostenerla; pertanto la censura è inammissibile in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla provvisionale: la Corte d'Appello ha motivato la provvisionale sia sulla base della prosecuzione delle opere nel 2018 sia per il pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; i ricorrenti avevano contestato solo una delle ragioni, con insufficiente specificità. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede penale è legittima la condanna generica al risarcimento quando il fatto è potenzialmente idoneo a produrre danno e la quantificazione potrà essere rimessa al giudice civile. Conseguenze economiche: i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (determinazione equitativa) e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.600 oltre accessori.
Norme richiamate
Contestazione della responsabilità in concorso; la Corte ha confermato la giudicabilità e la condanna per il concorso nei reati contestati.
art. 44 lett. b) DPR 380/2001
Norma edilizia richiamata per configurare le violazioni edilizie; la Corte d'Appello ha ritenuto provata la realizzazione di opere in difformità rispetto alla normativa edilizia.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento delle censure in Cassazione (vizi di motivazione e travisamento della prova); la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o infondate quando consistono in mera rivalutazione del merito o non sono corredate dalla documentazione necessaria.
art. 78 e ss. cod. proc. pen. e art. 539 comma 2 cod. proc. pen.
art. 78 e ss. c.p.p.; art. 539, comma 2, c.p.p.
Richiamate in relazione alla costituzione della parte civile e alle statuizioni civili nella sentenza penale; la Corte ha confermato che la sentenza penale può pronunciarsi su risarcimento generico e provvisionale quando sussiste la potenziale capacità lesiva dell'evento.
Norma che regola l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende non ritenendo i ricorsi privi di ogni apprezzabile ragionevole probabilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del merito e il travisamento della prova: chi deduce errore di valutazione deve produrre integralmente gli atti o indicare in modo preciso gli elementi che sostengono la diversa ricostruzione.
- La prescrizione legata a opere continuative richiede prova della cessazione delle opere; se il giudice di merito ritiene che le opere siano proseguite, il ricorso che si limiti ad affermare il contrario senza documenti è inammissibile.
- La sentenza penale può pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno e disporre una provvisionale quando il fatto è potenzialmente lesivo e sussiste una probabilità del nesso causale; la quantificazione definitiva è rimessa al giudice civile.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione dell'importo della provvisionale e non sempre è obbligato a motivare analiticamente la somma se questa rientra in un danno prevedibile e la decisione è supportata da ragioni autonome.
- Per criticare una decisione fondata su più 'rationes decidendi' il ricorrente deve censire tutte le ragioni autonome; censurare solo una rende il motivo carente per difetto di specificità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo equitativo (Cassa delle Ammende); l'assenza di dolo o colpa grave può comunque portare a una determinazione equitativa di tale somma.
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