Cassazione Penale, Sentenza n. 33078/2024 del 23/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice e fraudolenta (giudizio abbreviato) e aveva negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente ha contestato il diniego delle attenuanti in ragione della considerazione di precedenti penali come ostativi, benché risalenti a oltre 30 anni fa, trattati con patteggiamenti ex art. 444 c.p.p., con sospensione condizionale e successiva riabilitazione. Ha inoltre impugnato il rifiuto della pena sostitutiva, la cui negazione era motivata dalla mancata produzione di documentazione circa un programma con enti convenzionati e dai medesimi precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato su entrambi i motivi. Ha censurato la motivazione della Corte di appello come insufficiente e incongrua: i precedenti penali così datati, oggetto di sentenze ex art. 444 c.p.p. e già riabilitati, non potevano essere trattati come ostativi automatici alle attenuanti generiche; inoltre l'art. 545-bis c.p.p. non impone all'imputato di allegare programma o documentazione per richiedere la pena sostitutiva, e le preclusioni soggettive previste dall'art. 59 L. 689/1980 non riguardano i precedenti penali generici evocati dalla Corte di appello. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata in relazione agli effetti penali (trattamento sanzionatorio) e rinviata per nuovo giudizio su sola fase sanzionatoria ad altra sezione della Corte di appello di Torino, la quale dovrà riesaminare la concessione delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva tenendo conto dei vizi di motivazione e delle circostanze sopravvenute (transazione con la curatela e pagamento). In relazione agli effetti civili, attesa la revoca della costituzione della parte civile (fallimento), la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio degli effetti civili della sentenza.
Norme richiamate
Richiami ai patteggiamenti che avevano definito precedenti penali del ricorrente; la Corte sottolinea che tali pronunce, unitamente alla sospensione condizionale della pena e alla successiva riabilitazione, attenuano il valore ostativo dei precedenti ai fini delle attenuanti generiche
La Corte chiarisce che l'iter per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non richiede che l'imputato accompagni la richiesta con programmi o documentazione: tali adempimenti appartengono alla fase successiva e all'iniziativa del giudice
art. 59 legge n. 689 del 1980
Le preclusioni soggettive previste da questa norma (es. commissione del reato entro tre anni dalla revoca di misure alternative, commissione di delitto durante l'esecuzione di pene sostitutive, sottoposizione a misura di sicurezza, reati ex art. 4-bis legge 354/1975, questioni di pena pecuniaria non riscossa) non coincidono con la mera esistenza di precedenti penali generici; la Corte di appello ha fatto riferimento erroneamente ai precedenti come se rientrassero in queste preclusioni
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Citata quale categoria di reati che, se commessi, costituiscono causa di preclusione all'applicazione di alcune misure; la Corte osserva che tale fattispecie non è stata richiamata né riguarda i precedenti in esame
art. 66 cod. pen. (richiamato nel contesto di art. 59 L. 689/1980)
Richiamato nella spiegazione delle ipotesi di preclusione (es. revoca della semilibertà, detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità), ma non risultante applicabile ai precedenti del caso concreto
art. 71 e art. 103 cod. pen. (conversione per insolvenza)
Menziolate come riferimento alle ipotesi in cui la pena pecuniaria non può essere considerata ostativa se convertita per insolvenza; non rilevanti nel caso concreto ma richiamate per delimitare le preclusioni previste dalla legge
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che regola la trattazione del ricorso in Cassazione senza intervento delle parti; il procedimento è stato svolto secondo questa disposizione
Cass. Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024 (Pesce, Rv. 286006 - 02)
Precedente di legittimità richiamato a chiarire il corretto ambito delle preclusioni soggettive ai fini dell'applicazione di pene sostitutive; usato dalla Corte per sostenere che i precedenti penali generici non sono di per sé ostativi
Massime di principio
- Precedenti penali molto antecedenti nel tempo, definiti con procedure conciliative (art. 444 c.p.p.), con sospensione condizionale della pena e successiva riabilitazione, non costituiscono automaticamente ostacolo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche
- La Corte di merito deve motivare in modo specifico e non appoggiarsi a valutazioni meramente apparenti o formali quando nega attenuanti o misure alternative; la mera presenza di precedenti non è sufficiente senza valutazione della loro natura, data e effetti (es. riabilitazione)
- La richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non obbliga l'imputato a produrre, in fase introduttiva, documentazione o programmi con enti convenzionati: eventuali atti istruttori o programmi sono di competenza della fase successiva e del giudice
- Le cause di preclusione soggettiva all'applicazione di pene sostitutive sono tassative (come indicate dall'art. 59 L. 689/1980) e non comprendono i semplici precedenti penali generici; il giudice deve verificare l'effettiva sussistenza delle specifiche ipotesi di esclusione
- La revoca della costituzione della parte civile può rendere ininfluente la sede civile della sentenza: la Cassazione può annullare senza rinvio gli effetti civili se la parte civile si ritira
- In caso di annullamento parziale per vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio, la Cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame limitato alla fase sanzionatoria, ferma reiezione o conferma degli altri profili di merito
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