Cassazione Penale, Sentenza n. 33048/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del riesame che ha confermato il sequestro preventivo di euro 100.806 rinvenuti nell'abitazione comune, deducendo mancanza e carenza motivazionale sul nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato a Luca Buonarota (detenzione di rilevanti quantità di materiali esplodenti). Hanno censurato in particolare: (a) l'assunto secondo cui il denaro sarebbe profitto di un'attività di vendita, mentre a Luca è contestata solo la detenzione; (b) la mancata considerazione delle deduzioni difensive che attribuivano la disponibilità del denaro al padre e alla nonna, proprietari dell'abitazione, con indicazioni di prelievi e di comportamenti che avrebbero giustificato la custodia familiare del contante.
La decisione
Il giudice ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo in via impeditiva (art. 321, comma 1, c.p.p.), perché il denaro poteva essere concretamente utilizzato per l'acquisto di altro materiale esplodente. La Corte ha qualificato la menzione del denaro come 'profitto' non come fondamento giuridico esclusivo del vincolo, ma come considerazione logica che giustifica la pertinenzialità sotto il profilo della potenziale utilizzazione in un'attività economica illecita. Sulla proprietà e sulla origine lecita del denaro il giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi fattuali a sostegno del fumus (quantità di materiale esplodente sequestrato, documenti contabili, circostanze ritenute indicare attività professionale illecita), e ha giudicato non decisiva la deduzione difensiva relativa a prelievi bancari del padre, per incompatibilità tra gli importi. La pretesa titolarità della nonna è stata valutata alla luce della sua condotta al momento dell'accesso, ritenuta non meramente apparente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (normativa esplosivi)
La norma è richiamata quale titolo del reato (detenzione di manufatti esplosivi). Il giudice usa la gravità e la quantità del materiale come elemento fattuale per motivare la pertinenzialità del denaro al reato.
Il sequestro preventivo di tipo impeditivo è riconosciuto quando il bene possa essere utilizzato per commettere reati o concretamente destinato alla loro commissione; il denaro è stato ritenuto pertinente in ragione della sua possibile utilizzazione per l'acquisto di materiale esplodente.
Il sindacato in sede di ricorso è limitato (vizio di motivazione/violazione di legge) e non consente una rivalutazione ampia del merito; la Corte ha considerato che la motivazione del tribunale non fosse meramente apparente.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti in caso di esito sfavorevole; applicata alla luce del rigetto dei ricorsi.
Giurisprudenza citata
Sez. 6, Sentenza n. 17997 del 20/03/2018 (Bagalà), Rv. 272906
Richiamato per il principio secondo cui, ai fini del sequestro preventivo impeditivo, il nesso di pertinenzialità si concretizza nella possibilità che il denaro sia servito a commettere il reato ovvero sia concretamente destinato alla sua commissione.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo 'impeditivo' (art. 321, comma 1 c.p.p.) può colpire somme di denaro quando vi sia un concreto rischio che vengano usate per la commissione di reati (es. acquisto di materiale per fabbricazione di esplosivi); non è necessario che il denaro sia formalmente il profitto già incassato dalla vendita.
- Il ricorso per motivi di mera violazione di legge (art. 325 c.p.p.) ha limiti: non consente una piena riconsiderazione del merito dei fatti se la motivazione del giudice del merito ha una base fattuale non manifestamente illogica o apparente.
- La prova che il denaro appartiene a terzi (proprietà o disponibilità lecita) deve essere solida e comparabile agli elementi che giustificano il sequestro (quantitativi e documentali); semplici deduzioni non bastano a rendere manifesta l'apparenza della motivazione opposta.
- La distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca e sequestro impeditivo è cruciale: per il primo serve un collegamento più diretto con il profitto del reato; per il secondo è sufficiente la potenziale utilizzazione del bene per la commissione di reati.
- In situazioni simili conviene raccogliere e produrre in sede cautelare documentazione comprovante l'origine lecita del denaro (ricevute di prelievo, giustificativi di trasferimenti, titolarità formale), nonché elementi che dimostrino la separazione della disponibilità materiale rispetto all'indagato principale.
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