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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33047/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo sollevato circa la competenza a decidere sulla proprietà di una Jeep Renegade sequestrata. Il P.M. aveva disposto la restituzione alla proprietaria originaria; Assuntina Ventre si era opposta sostenendo di aver acquistato il veicolo in buona fede. Il G.I.P. ha ritenuto sussistere una "contestazione" sulla proprietà e ha rimesso la questione al giudice civile (art. 263 c.3 c.p.p.). Il giudice civile ha declinato la competenza ritenendo necessaria la pendenza di un giudizio civile per poter decidere; il presidente del settore civile ha riconosciuto la competenza civile ma ha disposto che non si procedesse all'iscrizione del procedimento e ha restituito gli atti al G.I.P. Il G.I.P. ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'insussistenza del conflitto negativo. Ha ricostruito l'interpretazione dell'art. 263, comma 3 c.p.p.: 1) "controversia" va intesa come "contestazione" sulla proprietà e non richiede necessariamente un giudizio civile già pendente; 2) il giudice civile decide secondo le regole del processo civile; 3) per l'incardinamento del giudizio civile è necessario un atto propulsivo di parte; 4) se le parti non attivano il giudizio civile entro un termine ragionevole (il Collegio indica come parametro di riferimento il termine di tre mesi se non diverso fissato dal G.I.P.), il potere decisionale ritorna al giudice penale, il quale dovrà fissare udienza ex art. 127 c.p.p. per verificare l'inerzia e assumere le decisioni conseguenti (anche non disporre la restituzione o procedere alla vendita se richiesto). In conclusione la Cassazione ha disposto la restituzione degli atti al G.I.P. per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 3, cod. proc. pen.

    "in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro"

    La Corte interpreta "controversia" come "contestazione" sulla proprietà anche se non sia già pendente un giudizio civile; la rimessione non incardina automaticamente il processo civile, richiede atto propulsivo di parte; il G.I.P. deve motivare la serietà della controversia e può fissare un termine per l'attivazione del giudizio civile.

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Rilevata nelle operazioni di opposizione al G.I.P.; disciplina l'opposizione al decreto di restituzione del P.M., ma non modifica il principio che per il giudice civile serve un impulso di parte per l'incardinamento del giudizio.

  • art. 50, primo comma, cod. proc. civ.

    "se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice"

    La Corte prende il modello procedimentale di riferimento dall'art. 50 c.p.c. per fissare un parametro ragionevole (tre mesi) come termine di riferimento entro cui le parti devono incardinare il giudizio civile; in difetto il giudice penale può ritenere l'assenza di interesse e riassumere i poteri decisori.

  • art. 151, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento"

    Richiamata per spiegare le misure finali previste in mancanza di avente diritto individuabile; la procedura penale può portare alla vendita del bene se l'avente diritto è ignoto o irreperibile.

  • artt. 153 e 154, d.P.R. n. 115/2002

    Norme di chiusura della materia che consentono la devoluzione alla Cassa delle ammende del ricavato dalla vendita; utilizzabili se il procedimento di restituzione si conclude senza assegnazione a soggetti interessati.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Strumento processuale individuato dalla Corte per la riassunzione del potere decisionale del giudice penale: fissare udienza per verificare l'inerzia delle parti e, se del caso, decidere sulla destinazione del bene.

  • art. 262, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che per la restituzione delle cose sequestrate è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile; da cui deriva che il processo penale può negare la restituzione in assenza di prova sufficiente.

  • art. 115, cod. proc. civ.

    Richiamato per sottolineare che il processo civile offre strumenti probatori e standard di valutazione ("più probabile che non") diversi da quelli penali; l'inerzia delle parti comporta la perdita di tale regime probatorio.

  • art. 2, cod. proc. pen.

    Principio per cui il giudice penale ha l'obbligo di decidere ogni questione rientrante nella cognizione attribuitagli; giustifica la possibilità di riespansione del potere decisionale al giudice penale in caso di inerzia delle parti.

  • art. 107 e art. 270, cod. proc. civ.

    Norme che consentono al giudice civile di chiamare in causa terzi, ma non autorizzano il giudice a imporre a qualcuno di iniziare un giudizio civile contro la propria volontà; usate per argomentare i limiti di un potere incombente sul giudice civile.

  • art. 181 e art. 309, cod. proc. civ.

    Richiamate per evidenziare che il comportamento delle parti può far venir meno il potere del giudice di decidere; utile a spiegare le conseguenze dell'inerzia delle parti sul regime della rimessione.

Massime di principio

  • Per l'art. 263 c.3 c.p.p. "controversia" va intesa come "contestazione" sulla proprietà; non è necessario un giudizio civile già pendente perché il G.I.P. rimetta la questione al giudice civile.
  • La rimessione al giudice civile non incardina automaticamente il processo civile: serve un atto propulsivo di parte secondo le regole del processo civile per avviare il giudizio davanti al giudice civile.
  • Il G.I.P. (o il giudice penale) deve motivare la serietà della contestazione quando rimette la questione e fissare, nell'ordinanza di rimessione, un termine ragionevole entro il quale le parti devono incardinare il giudizio civile (parametro indicativo: tre mesi).
  • Se le parti non attivano il giudizio civile entro il termine, il potere decisionale ritorna al giudice penale che, con udienza ex art. 127 c.p.p., verifica l'inerzia e può decidere sulla restituzione, sul diniego della stessa o sulla vendita del bene secondo le regole penali applicabili.
  • Lo standard probatorio e le garanzie cambiano tra processo civile e penale: rinunciando al processo civile le parti accettano che la decisione penale richieda la "prova rigorosa" per la restituzione o possa optare per altre soluzioni (es. non restituire o vendere il bene).
  • In pratica, chi intende ottenere la decisione civile sulla proprietà deve promuovere tempestivamente il relativo giudizio civile dopo la rimessione; l'inerzia espone al rischio che il giudice penale riacquisti la competenza e adotti soluzioni diverse.

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