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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33049/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto su quale ufficio fosse competente a decidere sull'istanza del Procuratore della Repubblica (17/04/2024) che chiedeva, quale giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di estinzione del reato (ammenda 30 euro) per mancata commissione di ulteriori reati nei due anni successivi alla definitività del decreto penale del 10/05/2013. Il Tribunale, chiamato come giudice dell'esecuzione, aveva declinato la propria competenza e trasmesso gli atti al GIP sostenendo che il provvedimento irrevocabile rilevante fosse un provvedimento del GIP del 15/11/2013; il GIP, invece, ha sollevato conflitto sostenendo che la sentenza di proscioglimento per messa alla prova del Tribunale del 25/05/2023 fosse l'ultimo provvedimento irrevocabile e che, poiché tale sentenza produce effetti (iscrizione e preclusione a nuova messa alla prova), la competenza spettasse all'ufficio del giudice del dibattimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha risolto assegnando la competenza al giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Lecce. Motivazione: ai fini dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. rilevano soltanto i "provvedimenti" suscettibili di effetti esecutivi concreti; la sentenza di estinzione per messa alla prova (art. 464-septies cod. proc. pen.) non contiene statuizioni da mettere in esecuzione, è irrevocabile e non apre una procedura esecutiva né obbliga il pubblico ministero ad attivarsi ex art. 658 cod. proc. pen. L'iscrizione nel casellario ha finalità conoscitive e di preclusione per futuri procedimenti, non costituisce di per sé esecuzione. Perciò la sentenza di messa alla prova non radica la competenza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 665, comma 4, e la competenza resta al GIP che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile rilevante.

Norme richiamate

  • art. 460 cod. proc. pen.

    Individua il Tribunale quale giudice dell'esecuzione per determinate istanze; nel caso l'istanza era stata proposta con riferimento alla competenza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 665, comma 4 cod. proc. pen.

    "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo"

    Norma chiave per individuare il giudice dell'esecuzione: la Corte interpreta "provvedimento" come comprensivo anche di proscioglimenti, ma solo se concretamente suscettibili di effetti esecutivi; esclude quindi rilevanza di provvedimenti con effetti solo futuri o meramente informativi.

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Regola l'estinzione del reato per messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la sentenza di estinzione per messa alla prova non disponga misure esecutive e pertanto non dà luogo a fase di esecuzione nei confronti del giudice dell'esecuzione.

  • art. 168-bis, comma 4 cod. pen.

    Prevede la preclusione alla nuova concessione della messa alla prova; la Corte ha ritenuto che tale effetto riguarda futuri giudizi di cognizione e non costituisce effetto esecutivo rilevante ai fini dell'art. 665, comma 4.

  • art. 658 cod. proc. pen.

    Disciplina l'iniziativa del pubblico ministero in materia esecutiva; la Corte ha osservato che la sentenza di estinzione per messa alla prova non impone l'intervento del P.M. ai sensi di questa norma.

  • Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018 (Antonov)

    Giurisprudenza utilizzata per sostenere che anche sentenze di proscioglimento possono rilevare ai fini dell'art. 665, comma 4, se esse comportano effetti esecutivi (iscrizione nel casellario o statuizioni idonee ad investire il giudice dell'esecuzione).

  • Sez. 1, n. 51171 del 19/09/2023 (Cannale)

    Principio secondo cui non rilevano, ai fini dell'art. 665, i proscioglimenti che hanno solo un rilievo ipotetico o virtuale in sede esecutiva, per evitare conseguenze processuali eccessive.

  • Sez. 1, n. 50893 del 21/06/2018 (Longobardi)

    Affermata ammissibilità del conflitto tra Tribunale e GIP del medesimo tribunale per la determinazione del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665, comma 4.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. rilevano soltanto i provvedimenti che producono effetti esecutivi concreti; i proscioglimenti rilevano solo se concretamente suscettibili di essere 'eseguiti' (es. comportano misure esecutive o statuizioni che investono il giudice dell'esecuzione).
  • La sentenza di estinzione per messa alla prova (art. 464-septies) non apre di per sé una fase esecutiva e non obbliga il P.M. ad iniziative esecutive; la sua iscrizione nel casellario ha finalità conoscitive e di preclusione per futuri procedimenti, non costituisce esecuzione.
  • In caso di pluralità di provvedimenti emessi da uffici diversi, per stabilire la competenza del giudice dell'esecuzione occorre comparare le pronunce e individuare quale di esse, tra quelle con effetti esecutivi concreti, è divenuta irrevocabile per ultima.
  • Non devono essere considerati ai fini dell'art. 665(4) provvedimenti il cui rilievo esecutivo sia soltanto ipotetico o virtuale, per evitare di estendere la competenza del giudice dell'esecuzione su basi non attinenti alla posizione esecutiva reale dell'interessato.
  • Se due uffici del medesimo tribunale si rifiutano contemporaneamente di procedere, è ammissibile il conflitto di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen.; la procedura di risoluzione richiede l'intervento della Corte che decide quale ufficio è competente.
  • In situazioni dubbie, verificare se la pronuncia contiene statuizioni esecutive (misure, obblighi, provvedimenti accessori eseguibili) o produce effetti che immediatamente investono la fase esecutiva; in mancanza, non attribuire ad essa il potere di radicare la competenza del giudice dell'esecuzione.

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