Cassazione Penale, Sentenza n. 33045/2024 del 23/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del G.i.p. che aveva confermato la custodia in carcere disposta per ipotesi di reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La difesa ha articolato tre motivi: (1) inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni (RIT nn. 750/2019 e 938/2019) per superamento dei termini massimi delle indagini, sostenendo che la prosecuzione dell'indagine non avrebbe dovuto determinare una nuova decorrenza dei termini perché la notitia criminis sarebbe originaria e già iscritta dalla Procura di Lamezia Terme; (2) illegittimità dell'autorizzazione urgente del 10/06/2019 e della proroga del 30/08/2019 (RIT 938/2019), con conseguente inutilizzabilità delle registrazioni effettuate dopo la scadenza; (3) mancata motivazione circa la violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare e richiesta di sostituzione della custodia con misure meno afflittive in considerazione della presenza di figlio in tenera età e della presunta impossibilità della madre di provvedere alla sua cura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui il termine per le indagini decorre dalla data di iscrizione effettuata dal pubblico ministero e tale valutazione discrezionale del P.M. non è sindacabile dal giudice; il motivo è stato ritenuto meramente reiterativo e privo di specifica confutazione delle motivazioni del riesame. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la questione fosse già decisa dal Tribunale per il riesame e che la difesa non si fosse confrontata con la risposta; quindi il motivo è stato considerato reiterativo. Sul terzo motivo la Corte ha valutato insufficiente e assertiva la prova dell'impossibilità della madre a curare il figlio; ha richiamato il principio secondo cui per ottenere la sostituzione della custodia cautelare per motivi di cura della prole è richiesta l'assoluta impossibilità della madre, non una mera difficoltà. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il riesame cautelare; il Tribunale per il riesame ha deciso nel procedimento di appello cautelare ai sensi di questa disposizione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale oggetto delle indagini (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) per la quale l'indagato è contestato
art. 73 d.P.R. 309/1990
Riferimento ai singoli reati di spaccio/traffico contestati in fase iniziale dalla Procura di Lamezia Terme
art. 407 c.p.p.
Disposizione sulla inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine massimo delle indagini; la Corte ha però richiamato la giurisprudenza che limita la sindacabilità giudiziale del momento iniziale di decorrenza dei termini, che dipende dall'iscrizione del P.M.
art. 267, comma 3, cod. proc. pen.
Norma relativa alla disciplina delle intercettazioni e loro durata; invocata dalla difesa per chiedere inutilizzabilità delle registrazioni effettuate oltre i termini autorizzati
art. 271, comma 1, cod. proc. pen.
Regole sulla proroga delle intercettazioni; la difesa ha sostenuto la tardività/irregolarità della proroga, ma la Corte ha ritenuto la questione già decisa dal giudice del riesame e non adeguatamente contestata in cassazione
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina della sostituzione della misura cautelare e del divieto di custodia per genitore di prole minorenne; la Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale che richiede l'assoluta impossibilità della madre a provvedere ai figli per disporre la sostituzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata nei confronti del ricorrente
Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009 (Lattanzi)
Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi
Giurisprudenza richiamata dalla Corte: il termine di durata delle indagini decorre dalla data in cui il P.M. iscrive il nome della persona nel registro delle notizie di reato e tale decorrenza non è sindacabile dal G.i.p.; eventuali ritardi del P.M. hanno eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale ma non comportano automaticamente esclusione della prova
Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017 (Cusani)
Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani
Pronuncia citata dalla difesa a sostegno della tesi che se il P.M. procede a nuova iscrizione per lo stesso fatto le prove acquisite oltre il termine originario possono essere inutilizzabili; la Corte non ha ritenuto tale argomento sufficientemente contrastante rispetto al precedente giudizio del riesame
Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 (Ambroggio)
Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, Ambroggio
Giurisprudenza citata in tema di proroga delle intercettazioni: un decreto formalmente qualificato 'di proroga' intervenuto dopo la scadenza può assumere natura di provvedimento autonomo se è corredato da autonomo apparato giustificativo; la decisione di merito non è stata rovesciata dalla cassazione
Massime di principio
- Il termine per le indagini decorre dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato effettuata dal pubblico ministero; eventuali ritardi del P.M. non comportano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove ma possono configurare profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato
- La mera nuova iscrizione o prosecuzione delle indagini da parte di altro ufficio non produce automaticamente la reinizializzazione dei termini a discapito della utilizzabilità delle prove, salvo specifiche e fondate contestazioni dimostrate dalla difesa
- Una proroga o un decreto di intercettazione emessi dopo la scadenza possono essere considerati autorizzazioni autonome solo se muniti di adeguata motivazione giustificativa; tuttavia la censura richiede un confronto specifico con le motivazioni già rese dai giudici di merito
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare per motivi di cura della prole, occorre dimostrare l'assoluta impossibilità della madre a prendersi cura del minore; la mera difficoltà o l'attività lavorativa della madre non sono sufficienti
- In sede di cassazione sono mal accolte doglianze meramente reiterative che non confutano specificamente le argomentazioni dei giudici di merito; la difesa deve affrontare punto per punto le motivazioni già rese
- Quando si impugna l'utilizzabilità di intercettazioni è necessario indicare in modo specifico i vizi procedurali e dimostrare il nesso tra il vizio e l'inutilizzabilità della prova; assunti assertivi non provati vengono respinti
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