Cassazione Penale, Sentenza n. 33051/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per violazione di legge e vizio di motivazione. Si contesta la qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto della fallita "H.M. & C. Hotel Management and Consulting s.r.l." e la sua conseguente responsabilità penale per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (aggravate ai sensi dell'art. 219 l.f.). La corte territoriale aveva ritenuto l'esercizio di fatto della gestione in ragione del rapporto di coniugio con l'amministratore formale, della detenzione della maggior parte delle quote sociali e della garanzia prestata in occasione di un mutuo. Il ricorrente lamenta che tali elementi, presi isolatamente, non provano l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori necessari per ravvisare la qualifica di amministratore di fatto, né l'esistenza dell'elemento psicologico richiesto per i reati contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. La corte ha richiamato i principi sull'amministratore di fatto (art. 2639 c.c.): serve l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri gestori, non bastano rapporto di coniugio, possesso di quote o ruolo di garante. Ha disposto che in sede di rinvio la corte territoriale dovrà indicare gli indici sintomatici concreti e oggettivi della gestione (es. tenuta contabilità, rapporti con fornitori/clienti, assunzioni/retribuzioni, decisioni operative, disponibilità di mezzi di pagamento) e, se del caso, chiarire l'elemento psicologico relativo alla volontà consapevole di impedire la ricostruzione del patrimonio (bancarotta documentale) o di distrarre il patrimonio sociale (bancarotta distrattiva). La pronuncia è stata annullata e rinviata per nuovo esame, impedendo di basare la qualificazione solo su matrimonio, partecipazione azionaria o garanzie prestate.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto ai sensi delle lettere b) (violazione di legge) ed e) (vizio di motivazione) del comma 1.
art. 216 legge fallimentare
Richiamato in relazione ai destinatari delle norme penali in materia di bancarotta; la decisione sottolinea che l'individuazione dei soggetti responsabili deve basarsi sulle funzioni effettivamente esercitate.
art. 219 legge fallimentare
Norma che prevede aggravanti per i delitti di bancarotta; la sentenza impugnata aveva qualificato i reati come aggravati ai sensi di tale articolo.
art. 223 legge fallimentare
Norme sulla bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale); richiamata per la determinazione dei titoli di responsabilità penale e per la necessità di verificare concretamente la condotta gestionale e l'elemento psicologico.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nel motivare la contestazione di partecipazione o concorso nell'evento criminoso; la Corte lo cita tra le norme riferite alla responsabilità penale collegata alla gestione societaria.
art. 2639 cod. civ.
Definizione di amministratore di fatto: richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori anche se non di tutti i poteri formali; la Corte precisa che serve un'apprezzabile attività gestoria non episodica, valutata mediante indici concreti e sintomatici.
Massime di principio
- La sola qualità di coniuge dell'amministratore formale non è, di per sé, indice sufficiente per qualificare una persona come amministratore di fatto.
- La detenzione della maggioranza delle quote sociali non equivale automaticamente all'esercizio dei poteri gestori; serve prova di gestione effettiva, continuativa e significativa.
- La mera prestazione di garanzie personali per debiti sociali non prova l'assunzione di funzioni gestorie operative.
- Per riconoscere la posizione di amministratore di fatto occorre documentare indici concreti di gestione o cogestione (es. tenuta della contabilità, rapporti con fornitori/clienti, decisioni su assunzioni e retribuzioni, disponibilità di mezzi di pagamento, assunzione di impegni contrattuali rilevanti).
- In tema di bancarotta documentale e distrattiva, oltre alla posizione gestionale, è necessario accertare l'elemento psicologico: la consapevole volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o di destinare indebitamente le risorse sociali.
- In sede di appello e rinvio la corte può rinnovare la valutazione del compendio probatorio, ma non può riprodurre i vizi motivazionali censurati dalla Cassazione; la ricostruzione dei fatti deve essere supportata da motivazione logica e congrua.
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