Cassazione Penale, Ordinanza n. 32251/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari per il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico rientrante nella fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/1992. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sostenendo l'erroneità della ritenuta irrevocabilità della richiesta di giudizio abbreviato e, conseguentemente, della tardività della sua revoca. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, privi di una puntuale critica alla motivazione impugnata e non sorretti da specifiche ragioni di diritto. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e assertivo. Quanto alla revoca del giudizio abbreviato, ha affermato che, nel procedimento per decreto, dopo l'opposizione e la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, la revoca è possibile fino a quando la richiesta non abbia prodotto i propri effetti, cioè fino all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Nel caso concreto, il decreto era stato emesso il 12 settembre 2024 e notificato all'imputato e ai difensori prima dell'udienza del 19 novembre 2024; pertanto, la revoca richiesta in udienza era tardiva e inammissibile. Quanto alla particolare tenuità, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato il diniego facendo riferimento al notevole tasso alcolemico e al grave incidente cagionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività e inammissibilità della revoca della richiesta di giudizio abbreviato, poiché presentata dopo l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Ha inoltre ritenuto adeguata e logicamente coerente la motivazione con cui era stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando il notevole tasso alcolemico e la gravità dell'incidente. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lettera c), d.lgs. 285/1992
Norma incriminatrice applicata per la condanna relativa alla guida in stato di ebbrezza con il tasso alcolemico previsto dalla lettera c).
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto il notevole tasso alcolemico e il grave incidente hanno giustificato il diniego.
I criteri di cui alla disposizione devono essere considerati nella valutazione della particolare tenuità dell'offesa, senza che sia necessaria l'espressa disamina di ogni singolo elemento, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Nel procedimento per decreto, la revoca della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato è possibile fino a quando la richiesta non abbia prodotto i propri effetti, individuati nell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale.
Massime di principio
- Nel procedimento per decreto, quando l'imputato propone opposizione chiedendo il giudizio abbreviato non condizionato, la revoca della richiesta è possibile solo fino all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale; la revoca presentata successivamente è tardiva e inammissibile.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e senza indicare specifiche ragioni di diritto idonee a evidenziarne l'illegittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; il giudice non deve necessariamente esaminare tutti i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, c.p., ma deve indicare quelli concretamente ritenuti rilevanti.
- Nella guida in stato di ebbrezza, un notevole tasso alcolemico associato alla causazione di un grave incidente può escludere la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
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