Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06735/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando: (i) violazione di norme processuali e mancanza di motivazione rispetto al capo B) (certificati rilasciati il 31/10/2017), deducendo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato specificamente quel motivo di appello; (ii) errata interpretazione/ applicazione delle norme anagrafiche (art. 19 d.P.R. n. 223/1989 e art. 5 d.l. n. 5/2012) relative al "cambio di residenza in tempo reale" e agli accertamenti per la dimora abituale, sostenendo che l'ufficiale d'anagrafe (o il suo delegato) poteva legittimamente iscrivere i richiedenti e acquisire informazioni dal sindaco e dai residenti, e pertanto la sua condotta sarebbe stata regolare. La difesa ha altresì invocato la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, sebbene la normativa del 2012 introduca il cambio di residenza in tempo reale e il meccanismo del silenzio-assenso, l'imputata era consapevole che i cittadini brasiliani non avrebbero dimorato stabilmente a Volpedo e non ha effettuato le necessarie verifiche materiali che avrebbero portato all'annullamento dell'iscrizione e/o alla segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza. La Corte ha ritenuto quindi false le attestazioni rese dall'imputata in ordine alla regolarità delle iscrizioni e dei certificati rilasciati; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla mancata motivazione del capo B), rilevando che la motivazione di merito implicitamente assorbiva e rispondeva al motivo dedotto. Infine la questione della prescrizione è stata rigettata: per il reato principale (capo A) il termine prescrizionale non era spirato a causa del regime edittale e di atti interruttivi; quanto al capo B) l'impugnazione risultava inammissibile e non poteva far valere effetti di prescrizione successivi alla sentenza di appello.

Norme richiamate

  • legge n. 91 del 5 febbraio 1992

    Disciplina le modalità di acquisizione della cittadinanza (in particolare lo "ius sanguinis"), richiedendo tra l'altro che il richiedente sia regolarmente residente in Italia se la richiesta è presentata all'ufficiale dello stato civile.

  • d.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, art. 19, comma 2

    gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato

    Gli accertamenti sulla dimora abituale devono essere effettuati tramite personale formalmente autorizzato (es. polizia municipale o altro personale comunale autorizzato), non tramite iniziative estemporanee dell'ufficiale d'anagrafe prive della formale autorizzazione.

  • d.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, art. 18 e art. 18-bis

    L'ufficiale d'anagrafe iscrive le dichiarazioni entro due giorni (art. 18); entro 45 giorni deve accertare la sussistenza dei requisiti e, se emergono motivi ostativi, inviare la comunicazione e procedere all'annullamento dell'iscrizione se necessario (art. 18-bis). Il meccanismo del silenzio-assenso non legittima iscrizioni mantenute fraudolentemente quando siano possedute notizie della loro infondatezza.

  • art. 5, d.l. n. 5 del 2012 (convertito in legge n. 35/2012)

    Ha introdotto il "cambio di residenza in tempo reale" basato sulla dichiarazione di residenza e sul principio del silenzio-assenso; tuttavia non elimina l'obbligo di verifiche e di successivi controlli previsti dal regolamento anagrafico e dalle disposizioni correlate.

  • art. 43 cod. civ.

    luogo in cui la persona ha la dimora abituale

    Definizione giuridica di residenza da considerare per l'iscrizione anagrafica: la residenza coincide con la dimora abituale della persona.

  • art. 476, secondo comma, cod. pen.

    Valutata dalla Corte come aggravante rilevante ai fini del regime edittale del reato, incidendo sul termine di prescrizione applicabile.

  • art. 606 e art. 546 cod. proc. pen. (richiami procedurali)

    Richiamate dalle parti e valutate dalla Corte in relazione ai vizi di motivazione e alla contestazione di omissione di esame di motivi di appello; la Cassazione ha ritenuto che alcuni motivi fossero implicitamente assorbiti dalla motivazione della sentenza d'appello e pertanto non costituivano vizio rilevante.

Massime di principio

  • Il meccanismo del "cambio di residenza in tempo reale" e il principio del silenzio-assenso non dispensano l'ufficiale d'anagrafe dall'obbligo di svolgere o attivare gli accertamenti necessari quando sussistono elementi che mettano in dubbio la veridicità della dichiarazione: l'inerzia in presenza di conoscenza della falsità può integrare reato.
  • Gli accertamenti sulla dimora abituale devono essere svolti mediante personale formalmente autorizzato (es. polizia municipale o altro personale comunale autorizzato); iniziative informali o informazioni prese soltanto da terzi senza la preventiva autorizzazione e senza verifiche concrete possono risultare insufficienti e non esonerano da responsabilità.
  • I certificati o le attestazioni rilasciate dall'ufficiale d'anagrafe che attestino fatti non corrispondenti al vero (soprattutto se emessi dopo aver avuto conoscenza dell'assenza dei presupposti) possono integrare il delitto di falsità in atti pubblici.
  • La mancata esplicita trattazione di un motivo di impugnazione in sede d'appello non determina automaticamente la nullità della motivazione in Cassazione se il motivo è implicitamente assorbito dalle argomentazioni della sentenza e incompatibile con le premesse e la ratio decidendi.
  • La prescrizione non può essere data per scontata: il regime edittale del reato (anche per la presenza di aggravanti) e gli atti interruttivi prolungano i termini di prescrizione; inoltre, l'ammissibilità del ricorso per alcuni capi non comporta automaticamente effetti sugli altri capi per i quali l'impugnazione è inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.