Cassazione Civile, Ordinanza n. 11154/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico e dalla corresponsione, all'atto dell'esodo, di un'indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall'art. 60 del regolamento del personale dell'ente. La corte d'appello ha ritenuto che tale indennità costituisse un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, dunque nullo perché contrario alla disciplina imperativa del TFR, e ha condannato il lavoratore alla restituzione di quanto percepito. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina sul TFR e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il regolamento del personale dovesse essere interpretato come un contratto collettivo e che l'indennità fosse autonoma e diversa dal TFR, richiamato solo come parametro di calcolo; 2) violazione dei criteri di interpretazione e falsa applicazione della transazione, deducendo che il verbale transattivo del 31 maggio 2001 includesse anche l'erogazione dell'indennità contestata; 3) in subordine, violazione delle norme sulle spese di lite, perché il protratto riconoscimento del trattamento da parte dell'ente avrebbe dovuto indurre la compensazione, almeno parziale, delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della clausola regolamentare fornita dai giudici di merito, i quali avevano qualificato l'indennità come un TFR aggiuntivo, quindi in contrasto con la disciplina imperativa dell'art. 2120 c.c. e della l. n. 297/1982. Ha poi affermato che l'interpretazione della transazione del 31 maggio 2001 era un accertamento di fatto plausibile e sorretto da motivazione immune da vizi, non sindacabile in cassazione. Infine, ha escluso la censura sulle spese, ribadendo che la loro liquidazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, era stata applicata la soccombenza senza violazione dell'art. 92 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 Regolamento del personale I.R.C.A.C.
La disposizione è stata letta come previsione di un trattamento di fine rapporto aggiuntivo rispetto a quello legale, e quindi come clausola incompatibile con la disciplina inderogabile del TFR.
art. 4, commi 5 e 11, L. 29 maggio 1982 n. 297
Richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina del TFR; la Corte ha confermato la correttezza della lettura che conduce a ricondurre la prestazione controversa nell'area del trattamento di fine rapporto.
I criteri di interpretazione del contratto o del regolamento non sono stati ritenuti violati, poiché la lettura accolta dai giudici di merito era plausibile e coerente con il tenore letterale dell'atto.
Richiamato come parametro ermeneutico; la Corte non ha ravvisato violazioni nell'interpretazione adottata dai giudici di merito.
Invocato dal ricorrente in chiave conservativa; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura.
art. 12, comma 3, L. n. 153 del 1969
Norma richiamata nel primo motivo in tema di trattamento previdenziale/retributivo; il ricorso è stato comunque rigettato.
È la disciplina imperativa del trattamento di fine rapporto rispetto alla quale è stata ritenuta nulla la previsione regolamentare di un TFR aggiuntivo.
La transazione è stata interpretata dal giudice di merito come non comprensiva dell'indennità controversa; la Corte ha ritenuto insindacabile tale accertamento di fatto.
La compensazione delle spese non è stata ritenuta dovuta; la liquidazione secondo soccombenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale dei primi tre motivi, tutti respinti nel merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha escluso vizi motivazionali nella sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando una previsione del regolamento del personale o di altro atto collettivo interno attribuisce, alla cessazione del rapporto, un emolumento collegato al servizio reso e parametrato al trattamento di fine rapporto, il giudice può qualificarlo come TFR aggiuntivo e ritenere la clausola nulla se contraria alla disciplina imperativa dell'art. 2120 c.c.
- L'interpretazione di una clausola negoziale o di un verbale transattivo è censurabile in cassazione solo se viola i criteri ermeneutici legali o è affetta da vizi motivazionali; se l'interpretazione accolta dal giudice di merito è plausibile tra più possibili, essa non è sostituibile in sede di legittimità.
- L'accertamento circa il contenuto oggettivo di una transazione e la sua estensione a determinati emolumenti costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La liquidazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del criterio di soccombenza o la liquidazione in contrasto con i parametri applicabili, non la scelta di non compensarle.
- La mera protrazione nel tempo di un trattamento economico asseritamente non dovuto non determina, di per sé, un obbligo di compensazione delle spese, ove il giudice di merito abbia applicato il principio di soccombenza entro i limiti del suo potere discrezionale.
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