Cassazione Civile, Ordinanza n. 11763/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado, ritenendo nulla la notifica del gravame perché la cartolina di ritorno della raccomandata non consentiva di individuare con certezza il destinatario. La CTR aveva inoltre osservato, in via ulteriore, che l'appello era comunque infondato poiché la cartella impugnata risultava intestata a un contribuente deceduto e la parte aveva rinunciato all'eredità. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 291 e 350 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'atto di appello fosse valida e che, in subordine, la CTR avrebbe dovuto disporne la rinnovazione; con il secondo ha denunciato omessa motivazione su un fatto decisivo, affermando che la cartella era stata notificata alla resistente quale obbligata in via principale, quindi iure proprio. In sede di legittimità, tuttavia, l'Agenzia non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato il ricorso per cassazione, avendo prodotto soltanto la ricevuta di accettazione della spedizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quando la notifica del ricorso per cassazione è eseguita a mezzo posta, la spedizione non basta a perfezionarla: è necessario il deposito dell'avviso di ricevimento, che attesta la consegna del plico al destinatario. La mancanza di tale documento comporta l'inesistenza della notifica e determina l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, perché non si era instaurato alcun rapporto processuale nei confronti della parte intimata, e ha precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla notificazione degli atti nel processo tributario, invocata dalla ricorrente a sostegno della validità della notifica dell'appello.
Richiamato come norma sulla notificazione degli atti nel processo tributario, invocata dalla ricorrente a sostegno della validità della notifica dell'appello.
La Corte esclude che possa essere ordinata la rinnovazione della notifica quando manchi l'avviso di ricevimento del ricorso per cassazione, perché in tal caso la notifica è inesistente.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle regole processuali sull'appello.
La notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato dalla ricorrente come parametro di legittimità per la censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicato dalla ricorrente come parametro di legittimità per la censura di omessa motivazione su fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, qui ritenuto non applicabile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la produzione della sola ricevuta di spedizione non è sufficiente: il perfezionamento della notifica richiede l'avviso di ricevimento, che prova la consegna al destinatario.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento del ricorso per cassazione determina l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità del ricorso, senza che possa disporsi la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Nel processo tributario, la validità della notifica degli atti impugnatori va verificata in concreto in relazione alla riconoscibilità del destinatario, ma tale questione resta assorbita se il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di prova della sua notificazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11675/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11676/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11678/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11720/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11721/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11723/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →