Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un familiare che sosteneva di avere acquistato per usucapione ventennale la quota di un mezzo di un immobile denominato "Casa della nonna". I convenuti, altri familiari, contestavano l'usucapione e chiedevano anche il risarcimento dei danni per la proposizione della lite e per la trascrizione dell'atto introduttivo; in subordine domandavano il rimborso delle migliorie e addizioni. Il Tribunale rigettava la domanda principale, respingeva in parte le riconvenzionali ma condannava l'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore di due convenuti. La Corte d'appello confermava il rigetto dell'usucapione e riduceva solo il sequestro conservativo, respingendo anche l'impugnazione sul danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 1141 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per mancato riconoscimento della presunzione di possesso e per erronea pretesa prova dell'interversione della detenzione; vizi processuali e motivazionali per omessa considerazione di fatti decisivi, per mancata rinnovazione/valutazione della prova testimoniale e per riduzione delle liste testi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione dell'art. 96 c.p.c. e dei criteri risarcitori per avere la Corte d'appello confermato il risarcimento dei danni da lite temeraria senza prova del danno e del nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'usucapione e all'istruttoria, evidenziando che il giudizio di merito si fondava su una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato la mancata prova della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem; dall'altro la mancata prova del compossesso e del possesso ventennale dei locali. Ha quindi escluso che fosse sindacabile in sede di legittimità la diversa valutazione delle prove sollecitata dal ricorrente, ha richiamato il limite del "minimo costituzionale" della motivazione e il principio di autosufficienza del ricorso. Quanto alle doglianze sul capo ex art. 96 c.p.c., ha rilevato che la Corte d'appello non aveva liquidato danni non provati ma aveva invece confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai convenuti per l'ammontare richiesto, e che l'accertamento della responsabilità aggravata rientra nel potere del giudice di merito se congruamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La presunzione di possesso non è stata ritenuta utile a scalfire la decisione perché la censura era comunque priva di interesse, essendo sorretta la sentenza da una seconda ratio autonoma.
Richiamato insieme all'art. 1141 c.c. nelle doglianze del ricorrente sul tema della detenzione e dell'interversione del possesso.
Il ricorrente lo invocava per sostenere che l'onere della prova sulla detenzione originaria gravasse sui convenuti; la Corte ha respinto la censura perché risolta in una richiesta di rivalutazione del fatto.
Richiamato nei motivi relativi a pretesa ultrapetizione e vizi del capo risarcitorio, ma la Corte ha escluso la violazione.
La Corte ha precisato che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali, non quando si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie.
La doglianza è stata respinta perché non risultava che il giudice avesse attribuito alle prove un valore diverso da quello legale o abbia posto a base della decisione prove fuori dai limiti consentiti.
Invocato nei motivi sulla gestione dell'istruttoria e sulla riduzione della lista testi, ma senza esito favorevole al ricorrente.
Richiamato nel contesto delle doglianze istruttorie, senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva.
Censura formulata in relazione all'appello e alla riproposizione delle istanze istruttorie, ritenuta infondata o inammissibile.
Richiamato per sostenere la rituale riproposizione delle domande e istanze non accolte, ma la Corte non ha accolto la doglianza.
Invocato tra i parametri processuali dedotti, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la valutazione del fatto concreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure sono state respinte perché non ricorreva la nullità denunciata nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata dichiarata l'inammissibilità delle censure di omesso esame di fatti decisivi, anche alla luce della doppia conforme e del nuovo perimetro del vizio motivazionale.
Applicato il principio della c.d. doppia conforme, con conseguente inammissibilità delle censure ex art. 360, n. 5 c.p.c.
L'accertamento della responsabilità aggravata è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se congruamente motivato.
Richiamato in relazione alla liquidazione del danno connesso alla responsabilità aggravata.
Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse la dedotta liquidazione di danni non provati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a fondare il decisum, l'infondatezza o l'inammissibilità delle censure rivolte a una sola ratio rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze contro le altre.
- Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o della fattispecie concreta: esso presuppone un errore nell'interpretazione della norma astratta, non nella ricostruzione del fatto.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà della motivazione; il controllo si limita al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se non vengono chiaramente indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia l'omesso esame di fatti decisivi o la mancata assunzione di prove deve indicare specificamente i fatti storici e i capitoli di prova rilevanti, senza demandare alla Corte indagini integrative.
- La riduzione delle liste testimoniali e l'esclusione delle prove superflue rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è accertamento riservato al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo per specifici vizi di diritto o per motivazione inesistente/apparente nei limiti attualmente consentiti.
- La doglianza relativa al capo risarcitorio non può risolversi in una mera contestazione del quantum o dell'apprezzamento del danno se il giudice di merito ha accertato la mancanza di prova del pregiudizio lamentato.
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