Cassazione Civile, Ordinanza n. 08463/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto del 25 gennaio 2006 qualificato come accordo di consulenza e marketing per lo sviluppo del traffico e l’istituzione di nuove rotte, poi integrato da un addendum del 6 aprile 2009 con proroga dell’efficacia fino al dicembre 2014. Il fallimento della società consulente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’inadempimento della controparte. La Corte d’appello ha ritenuto errata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva reputato inopponibile all’altra società l’addendum firmato dal presidente del consiglio di amministrazione per difetto di poteri, richiamando l’art. 2384 c.c.; tuttavia ha rigettato ugualmente la domanda perché la parte attrice non aveva fornito prova sufficiente dell’effettivo verificarsi e della consistenza dei danni dedotti. In cassazione il fallimento ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 3, e 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per asserita omissione della trascrizione delle conclusioni e mancata decisione sulla domanda di risoluzione per inadempimento; (2) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e per motivazione apparente, con censura al mancato adeguato esame di due consulenze tecniche d’ufficio; (3) violazione degli artt. 194 e 196 c.p.c., per avere la Corte territoriale disatteso una consulenza tecnica ritenuta viziata perché il consulente aveva acquisito documenti non prodotti dalle parti. La società resistente ha resistito e, a sua volta, proposto ricorso incidentale su un unico motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché il ricorrente aveva affermato nel ricorso la notificazione della sentenza d’appello, ma non aveva depositato tempestivamente la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, come richiesto dall’art. 369 c.p.c.; non risultava che la relata fosse stata prodotta dalla controparte o fosse presente nel fascicolo d’ufficio. L’improcedibilità del ricorso principale ha comportato l’inefficacia del ricorso incidentale. La Corte ha inoltre rilevato, solo in via incidentale e senza esaminarli nel merito per effetto della preclusione processuale, che il primo motivo sarebbe stato infondato, il secondo inammissibile e il terzo infondato. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La carenza di poteri del rappresentante della società è inopponibile ai terzi, salvo la prova che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società.
art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione/indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente o inesistente.
Invocato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente.
Richiamato per contestare la consulenza tecnica e l’operato del consulente.
Richiamato per contestare la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio.
Termine breve di impugnazione, operante quando risulta la notificazione della sentenza.
Termine lungo di impugnazione, applicabile quando la notificazione della sentenza non sia allegata o risulti.
La mancata produzione tempestiva della copia autentica della sentenza notificata determina improcedibilità del ricorso.
Non consente di sanare tardivamente l’omissione della produzione della sentenza notificata quando il termine ex art. 369 è scaduto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, egli assume su di sé l’onere di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; la mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso.
- L’omessa produzione della sentenza notificata non può essere sanata con una successiva produzione tardiva ex art. 372 c.p.c., quando il deposito tempestivo richiesto dall’art. 369 c.p.c. non sia avvenuto.
- L’improcedibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale, senza che quest’ultimo possa essere esaminato autonomamente.
- In sede di legittimità, la censura che mira a una nuova valutazione del merito delle prove e delle risultanze tecniche è inammissibile quando si risolva in una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il rappresentante di una società può vincolarla verso i terzi anche in presenza di eventuali carenze interne di potere, salvo che sia provata la partecipazione del terzo a un comportamento intenzionalmente dannoso nei confronti della società.
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