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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15967/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile emesso a favore di un beneficiario determinato, ma negoziato allo sportello della banca resistente da un soggetto diverso dal prenditore indicato nel titolo. Secondo la ricorrente, tale pagamento avrebbe imposto una nuova emissione e un secondo esborso, con conseguente danno risarcibile a carico della banca negoziatrice. In primo grado la domanda era stata rigettata; il tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo che la banca avesse svolto controlli adeguati: il titolo non presentava alterazioni evidenti, il presentatore era già cliente della banca, risultava identificato con documenti e la CTU grafologica non aveva rilevato anomalie apprezzabili nemmeno con particolare attenzione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 43 l.ass., sostenendo che la responsabilità della banca per il pagamento a soggetto non legittimato avrebbe natura contrattuale e non richiederebbe la prova della colpa, essendo sufficiente l'inadempimento; ha inoltre contestato la rilevanza attribuita alla mancata percezione ictu oculi delle falsificazioni. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., lamentando che la banca, quale girataria per l'incasso, avrebbe dovuto liberarsi provando lo specifico impedimento all'adempimento e che la diligenza richiesta era quella professionale dell'accorto banchiere, da verificarsi con controlli tecnici più rigorosi. Il terzo motivo riguardava le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure principali, richiamando il principio per cui la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivante dal pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario, può liberarsi provando di avere adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. La responsabilità non è quindi oggettiva in senso assoluto. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di 'persona diversa dal prenditore' va letta in relazione al contesto cartolare e agli eventuali elementi esterni, qui ritenuti assenti; ha confermato che la diligenza professionale del banchiere va commisurata agli standards ordinari, non richiedendo attrezzature speciali né competenze da grafologo. Poiché il giudice di merito aveva valorizzato una serie di indici convergenti, tra cui la regolare identificazione del presentatore e l'assenza di alterazioni visibili, la decisione impugnata è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.ass.

    La banca negoziatrice che abbia pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario può liberarsi dimostrando che l'inadempimento non le è imputabile, perché ha adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale non è affermata in modo oggettivo assoluto: il debitore può liberarsi provando l'assenza di imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza professionale del banchiere va valutata secondo lo standard dell'accorto banchiere e degli standards valutativi della realtà sociale, senza imporre controlli tecnici eccezionali o competenze da esperto grafologo.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte esamina le doglianze formulate come violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo le censure principali inammissibili per un profilo e infondate per l'altro.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Sono integrati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 43 l.ass.

    Il riferimento alla 'persona diversa dal prenditore' non va inteso in senso assoluto, ma in relazione al significato emergente dal titolo e dal contesto cartolare.

Massime di principio

  • Nel pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario, la banca negoziatrice non risponde in modo oggettivo e assoluto: può andare esente da responsabilità se prova di avere agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
  • La diligenza della banca va valutata secondo lo standard dell'accorto banchiere, avuto riguardo agli standards ordinari della pratica bancaria e ai principi dell'ordinamento; non sono esigibili controlli tecnici straordinari o strumenti speciali non normalmente impiegati.
  • La nozione di 'persona diversa dal prenditore' deve essere letta in funzione del contesto cartolare e degli elementi emergenti dal titolo, salvo che circostanze esterne specifiche impongano un livello di attenzione ulteriore.
  • Ai fini dell'esclusione della colpa della banca è rilevante l'assenza di alterazioni visibili del titolo e la presenza di una procedura di identificazione ordinaria del presentatore; non occorre che la falsificazione sia rilevabile da un controllo da esperto grafologo.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione non apparente e supportata da elementi fattuali e tecnici, che la banca ha rispettato un livello adeguato di prudenza nell'identificazione del presentatore, la censura in cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieConto corrente
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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