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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36533/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il conducente ha impugnato in cassazione la sentenza del tribunale che aveva confermato il rigetto della sua opposizione contro il provvedimento prefettizio di sospensione cautelare per sei mesi della patente, adottato ai sensi degli artt. 223, 186 e 187 del codice della strada. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che non vi fosse soccombenza integrale, perché il giudice d'appello aveva integrato la motivazione di primo grado, sicché sarebbe dovuta emergere una soccombenza reciproca con esclusione dell'ulteriore contributo unificato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), e 187, comma 1, cod. strada, affermando che, poiché gli accertamenti sanitari erano stati svolti circa tre ore dopo il sinistro, non vi sarebbe stata prova dello stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica al momento della guida.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudizio di merito si era concluso con il rigetto integrale dell'opposizione, sicché correttamente il tribunale aveva applicato il criterio della soccombenza e l'ulteriore contributo unificato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove: il tribunale aveva già accertato, con motivazione non apparente, che il conducente era alla guida in stato di alterazione per tasso alcolemico superiore al consentito e assunzione di cocaina. La Corte ha inoltre ribadito la natura cautelare della sospensione prefettizia della patente ex art. 223 cod. strada. È stata disposta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'annotazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancanza di effettiva attività difensiva dei resistenti.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il riparto delle spese segue il criterio della soccombenza e va valutato sull'esito complessivo del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato, perché non vi era soccombenza reciproca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'integrale rigetto dell'impugnazione comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione sulle spese, senza accoglimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava per denunciare violazioni di legge; la censura è stata ritenuta inammissibile nei suoi contenuti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui fatti è ammesso solo per omesso esame di fatti storici decisivi, non per una nuova valutazione delle prove.

  • art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada

    Richiamato per contestare l'accertamento dello stato di ebbrezza alla guida.

  • art. 187, comma 1, cod. strada

    Richiamato per contestare l'accertamento dell'alterazione psico-fisica da stupefacenti.

  • art. 223 cod. strada

    La sospensione prefettizia della patente ha natura cautelare e serve a prevenire nell'immediato ulteriori pericoli per l'incolumità altrui.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla regolamentazione delle spese è inammissibile quando presuppone una soccombenza reciproca non ricavabile dall'esito complessivo del giudizio, se l'impugnazione è stata integralmente respinta.
  • L'ulteriore contributo unificato è dovuto quando il ricorso è integralmente rigettato o dichiarato inammissibile, poiché la norma collega l'onere all'esito sfavorevole dell'impugnazione.
  • La doglianza che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miri a rimettere in discussione l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione, salvo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La sospensione cautelare della patente disposta dal prefetto ex art. 223 cod. strada è giustificata da esigenze preventive immediate e presuppone fondati elementi di responsabilità idonei a far emergere un pericolo per la sicurezza altrui.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato in modo non apparente e coerente l'accertamento dello stato di alterazione del conducente, tale apprezzamento non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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