Cassazione Civile, Ordinanza n. 22681/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari fondo)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta nel 1999 da una proprietaria di un fondo contro gli eredi del vicino, per ottenere l’accertamento dell’inesistenza di una pretesa servitù di passaggio sul proprio terreno verso la pubblica strada e la cessazione del transito, dedotto come esercitato in modo ingiustificato anche con mezzi meccanici. I convenuti, ora ricorrenti, avevano resistito chiedendo in riconvenzionale l’acquisto per usucapione del passaggio; in via subordinata avevano domandato la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, sostenendo che il fondo fosse intercluso o comunque inadeguato alle esigenze di coltivazione e del conveniente uso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale subordinata, ma in appello era stata rilevata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice pronunciato su una domanda ritenuta diversa da quella effettivamente proposta, con conseguente accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio. In cassazione i convenuti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la comparsa di risposta, non riconoscendo che la domanda di servitù coattiva ex art. 1052 c.c. era stata tempestivamente formulata in via subordinata già nel primo grado; 2) violazione dell’art. 1152 c.c. (come indicato nel testo), sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere non compiuta la rigorosa verifica della condicio iuris per la servitù coattiva. La Corte di cassazione, esaminando direttamente gli atti processuali, ha ritenuto che la domanda dovesse essere letta come volta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio per fondo intercluso ex art. 1051 c.c., e non come domanda ex art. 1052 c.c.; ha quindi escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. e ha rigettato entrambi i motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che l’interpretazione della domanda giudiziale non va compiuta mediante i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., ma in base allo scopo dell’atto processuale e al suo contenuto funzionale. Esaminando direttamente la comparsa di risposta e le conclusioni, la Corte ha ritenuto che la volontà processuale dei convenuti fosse diretta a ottenere una servitù coattiva di passaggio per fondo intercluso ex art. 1051 c.c.; il riferimento sporadico all’art. 1052 c.c. è stato considerato non decisivo e corretto dalla formulazione finale delle conclusioni. Conseguentemente è stato rigettato anche il secondo motivo, proposto come addentellato del primo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la pronuncia deve corrispondere al petitum e alla causa petendi effettivamente dedotti; la censura ex art. 112 c.p.c. consente il sindacato sulla qualificazione della domanda giudiziale quando si deduca violazione di norme processuali
i criteri di interpretazione del contratto non si applicano alla domanda giudiziale, che va interpretata secondo la sua funzione processuale e non secondo una volontà negoziale
non sono impiegabili per l’interpretazione della domanda giudiziale
la domanda giudiziale va letta in funzione dello scopo dell’atto processuale e dei suoi requisiti di forma-contenuto
richiamato come base normativa della servitù coattiva di passaggio per fondo intercluso
richiamato nella prospettazione difensiva dei ricorrenti e nella discussione sulla corretta qualificazione della domanda; la Corte non lo ritiene il reale fondamento della domanda proposta
richiamato per sostenere la maturazione delle preclusioni processuali nella fissazione del thema decidendum
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato
citato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione della Corte
Massime di principio
- La domanda giudiziale non si interpreta con i criteri dell’ermeneutica contrattuale, perché nel processo civile non si ricerca una volontà negoziale, ma lo scopo processuale dell’atto e il suo contenuto idoneo a consentire il contraddittorio e la pronuncia del giudice.
- Quando si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali e verificare il reale significato della domanda proposta nel giudizio di merito.
- Ai fini della qualificazione della domanda rileva il contenuto complessivo dell’atto e il senso emergente dalle sue allegazioni e conclusioni, non il richiamo isolato o occasionale a una diversa norma sostanziale.
- In materia di servitù coattiva di passaggio, la corretta individuazione del petitum e della causa petendi è decisiva per distinguere tra passaggio per fondo intercluso e altri possibili presupposti normativi.
- Se il secondo motivo di ricorso è strettamente dipendente dal primo e quest’ultimo è infondato, anche il motivo consequenziale deve essere respinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22480/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →