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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23894/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Il ricorrente ha articolato tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione (contestazione che la condotta sarebbe stato mero inadempimento contrattuale e non truffa); 2) erronea applicazione dell'art. 99 (recidiva) in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. e vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte di legittimità ha confermato che gli elementi indicati dal giudice di merito — omessa consegna del bene, false rassicurazioni sulla spedizione, falsa promessa di comunicare dati di tracciabilità e successiva irreperibilità dell'imputato — costituiscono condotte artificiose idonee a integrare il delitto di truffa (art. 640 c.p.), richiamando giurisprudenza consolidata. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della recidiva specifica e reiterata, basata sui plurimi precedenti definitivi del ricorrente dal 1997 al 2022, e legittimo il diniego delle circostanze attenuanti per mancanza di elementi positivi, alla luce della riforma dell'art. 62-bis. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (procedura applicata nel caso).

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Norma richiamata relativamente alla disciplina del contraddittorio scritto (richiama la modalità di trattazione).

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in sede di ricorso ai fini della motivazione della Cassazione; la difesa ha rispettato tali limiti.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per violazione di norme processuali e di legge (richiamato in relazione alla contestazione sulla recidiva).

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e priva di vizi.

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa: la Corte ha interpretato la fattispecie come integrata quando al mancato adempimento contrattuale si accompagnano artifici o raggiri (es.: false rassicurazioni, promessa di tracciabilità, irreperibilità).

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva specifica e reiterata in presenza di plurimi antecedenti penali definitivi che rilevano la maggiore pericolosità sociale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma non è sufficiente il solo stato di incensuratezza; il diniego è legittimo in presenza di assenza di elementi positivi della personalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e misure accessorie; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa per le ammende.

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione ai criteri per l'entità delle spese e sanzioni accessorie in caso di motivi manifestamente infondati.

Massime di principio

  • Per distinguere truffa da mero inadempimento contrattuale occorre verificare la presenza di "artifici o raggiri" (es.: false rassicurazioni, promesse ingannevoli, cancellazione di contatti o irreperibilità) diretti a realizzare un ingiusto profitto e a generare danno alla vittima.
  • La recidiva specifica e reiterata può essere applicata se, al momento del reato, l'imputato è gravato da più sentenze definitive per reati che dimostrano una maggiore pericolosità sociale; non è sempre necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis, il semplice stato di incensuratezza non basta ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice richiede elementi positivi della personalità o comportamenti riparatori per concedere la diminuente.
  • In Cassazione motivi manifestamente infondati comportano l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione delle spese e di sanzioni accessorie; è quindi essenziale formulare motivi ben fondati e supportati dalla motivazione di merito.
  • Le decisioni di merito che espongono una motivazione chiara e che si conformano a orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità risultano difficilmente rimovibili in sede di legittimità se non per errori di diritto o palese vizio logico-giuridico.

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