Cassazione Penale, Ordinanza n. 31592/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Con un unico motivo ha dedotto la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo dunque che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente verificato l'eventuale evidenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era non deducibile in sede di legittimità, oltre che generico e aspecifico. Ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito fosse congrua, logicamente e giuridicamente corretta, sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; il testo non specifica la condotta concreta oltre ai commi indicati in sentenza.
Norma incriminatrice richiamata per il capo relativo a resistenza a pubblico ufficiale.
Circostanza aggravante contestata in relazione al capo B.
Norma base del reato di lesioni personali contestato nel capo C.
Aggravante delle lesioni richiamata nel capo C.
art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p.
Ulteriore circostanza aggravante delle lesioni richiamata nel capo C.
Il ricorrente ha invocato la verifica di cause di proscioglimento, ma la Corte ha escluso che vi fosse una motivazione carente sul punto.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte ha qualificato il motivo come manifestamente inammissibile per genericità e aspecificità.
art. 186/2000 Corte Costituzionale
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si risolva in una censura generica e aspecifica della motivazione, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifiche ragioni di fatto e di diritto; non è sufficiente una critica meramente assertiva della motivazione di merito.
- Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, il ricorso che non indichi specifiche censure è manifestamente inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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