Cassazione Civile, Ordinanza n. 24861/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava dinanzi ai giudici tributari vari avvisi di accertamento con cui l'Ufficio recuperava IVA per gli anni 2006, 2007 e 2008, ritenendo illegittimo l'utilizzo del regime del margine nelle cessioni di veicoli acquistati da fornitori tedeschi e austriaci. La società sosteneva che nelle fatture di acquisto non vi fosse un espresso richiamo a norme estere che escludessero il regime del margine e deduceva di aver agito in buona fede, avendo verificato con l'ordinaria diligenza gli elementi disponibili, come la data di immatricolazione e l'assenza di controindicazioni nelle fatture. Il ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. 41/1995 conv. in l. 85/1995, sostenendo che il regime del margine fosse applicabile alle cessioni contestate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha rilevato che dalle fatture e dal PVC emergeva espressamente il richiamo alla cessione intracomunitaria e non al regime del margine; inoltre i fornitori erano società commerciali legittimate alla detrazione dell'IVA e avevano compilato modelli incompatibili con il regime speciale. In base a tali elementi oggettivi, la Corte ha escluso la buona fede della contribuente e ha ribadito che il regime del margine, essendo speciale, facoltativo e derogatorio, richiede interpretazione restrittiva e applicazione rigorosa. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese sono state compensate per la successiva intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite che ha composto i contrasti, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma invocata dalla contribuente quale base del regime del margine IVA; la Corte la richiama come disciplina speciale, derogatoria e soggetta a interpretazione restrittiva.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ne esclude la violazione alla luce delle risultanze fattuali che rendevano non applicabile il regime del margine.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Base per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale norma che quantifica l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Cass. SS.UU. n. 21105 del 12.9.2017
È richiamata come principio consolidato secondo cui, ove l'Ufficio contesti con elementi oggettivi l'indebita fruizione del regime del margine, spetta al contribuente provare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile.
Massime di principio
- Il regime del margine IVA è un regime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema ordinario dell'imposta; perciò deve essere interpretato restrittivamente e applicato con rigore.
- Quando l'Amministrazione contesta, sulla base di elementi oggettivi e specifici, l'indebita applicazione del regime del margine, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede, cioè di aver agito con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La buona fede del contribuente non può essere affermata in presenza di fatture e documentazione che richiamino la cessione intracomunitaria e che presentino indicazioni incompatibili con il regime del margine, soprattutto se il PVC evidenzia ulteriori elementi oggettivi di inconciliabilità.
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