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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11321/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro verificatosi su strada pubblica il 17 settembre 2019, quando l’autovettura condotta dall’attore entrava in collisione con un cinghiale che sarebbe improvvisamente sbucato sulla carreggiata, causando danni al veicolo. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria e condannato la Regione al pagamento del danno. In appello, però, il Tribunale riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo non provata in modo sufficiente la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno, con conseguente difetto di prova sia per la responsabilità ex art. 2052 c.c. sia, in tesi subordinata, per quella ex art. 2043 c.c. Il ricorrente ha quindi proposto tre motivi di cassazione: 1) violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2052 c.c., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso l’applicazione della responsabilità per danni cagionati da animali e avesse applicato, o comunque richiamato, l’art. 2043 c.c. in modo non conforme alla giurisprudenza; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le prove acquisite avrebbero dimostrato la dinamica del sinistro, la causazione del danno da parte dell’animale e il nesso causale; 3) violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice della strada, deducendo che la Regione avrebbe dovuto rispondere per omissione colposa nell’adozione di misure preventive idonee a impedire l’attraversamento della fauna selvatica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito si fondava, in sostanza, sulla mancata prova da parte dell’attore della completa e adeguata dinamica del sinistro e della correlazione tra comportamento dell’animale e condotta di guida, onere probatorio necessario sia nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2052 c.c. sia, in via subordinata, nell’ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, e non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorrente dimostrato che la diversa teoria della responsabilità omissiva della Regione fosse stata dedotta nei termini necessari; la Corte ha comunque ribadito che, anche in una prospettiva ex art. 2043 c.c., non basta la sola prova dell’investimento dell’animale, occorrendo la prova della colpa della pubblica amministrazione e del nesso causale tra omissione e danno. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate, e la Corte ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di violazione di legge; la Corte non ne fa un autonomo criterio decisivo, reputando infondata la doglianza perché non coglie la ratio decidendi

  • art. 2052 c.c.

    nei sinistri tra veicolo e animale selvatico opera come titolo di responsabilità evocato, ma il danneggiato deve allegare e provare la dinamica completa dell’incidente e il nesso causale tra comportamento dell’animale e danno

  • art. 2043 c.c.

    anche ove si ricondusse la domanda a responsabilità omissiva della Regione, resta necessario provare colpa della pubblica amministrazione e nesso causale con il danno; la sola presenza dell’animale sulla carreggiata non basta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ritiene infondate o inammissibili le censure perché non colgono correttamente la ratio della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame deve riguardare un fatto storico preciso e decisivo, non una critica alla valutazione del materiale istruttorio

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non sono riportati con specificità, nel ricorso, i fatti e le deduzioni processuali rilevanti su cui si fonda la censura

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    richiamato per affermare che la ricorrenza del nesso causale e dell’eventuale concorso di colpa va accertata sulla base della completa dinamica del sinistro

  • art. 84, comma 2, D.P.R. 495/1992

    invocato dal ricorrente in relazione alle misure preventive contro l’attraversamento della fauna selvatica, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso

  • Cass. n. 7969/2020

    richiamata come precedente del revirement sulla responsabilità da animali selvatici

  • Cass. nn. 2526 e 2528 del 5 febbraio 2026

    confermano che, nei sinistri tra veicolo e animale, il danneggiato deve provare la dinamica completa e la correlazione tra condotta dell’animale e del conducente

  • Cass. n. 4004/2020

    richiamata dal ricorrente a sostegno della responsabilità per omissione colposa della Regione, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto

Massime di principio

  • Nei sinistri stradali tra un veicolo e un animale, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare in modo completo la dinamica dell’incidente, comprendendo sia il comportamento dell’animale sia la condotta di guida del conducente, perché solo tale quadro consente di stabilire se l’evento sia imputabile all’animale in via esclusiva o concorrente.
  • La responsabilità ex art. 2052 c.c. non comporta un automatismo risarcitorio: la prova dell’urto con l’animale non basta, se non è dimostrato che quel comportamento abbia effettivamente causato, anche solo in parte, il danno e che la guida del danneggiato non abbia inciso causalmente.
  • L’omesso esame denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico preciso, e non una contestazione della valutazione delle prove o dell’insufficienza del compendio istruttorio.
  • Quando la domanda venga ricondotta alla responsabilità omissiva della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c., non basta provare che l’animale sia comparso sulla carreggiata: occorre provare la colpa dell’ente, l’inadeguatezza delle misure preventive e il nesso causale tra omissione e danno.
  • La censura di legittimità deve essere specifica e autosufficiente: se il ricorso non indica con precisione come e quando la teoria della responsabilità omissiva sia stata prospettata nei gradi di merito, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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