Sentenza del 02/07/2020 n. 472 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava la mancata prova dell'esportazione all'estero di oro e quindi la non spettanza dell'esenzione IVA. La contribuente deduceva documentazione (distinte di carico, documenti di trasporto e prove di pagamento) attestante l'uscita dalla comunità e il pagamento da parte del cliente estero; l'Ufficio riteneva tali documenti insufficienti e segnalava l'assenza del documento doganale (in particolare il CMR o attestazione di presentazione in dogana di destinazione). In primo grado la Commissione Provinciale aveva dato ragione alla contribuente, ritenendo provata l'esportazione; in appello l'Ufficio ha contestato la validità della prova documentale ritenuta di provenienza privata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, secondo consolidata giurisprudenza e la disciplina dell'art. 8 DPR 633/1972, l'esenzione per le cessioni all'esportazione richiede prova certa e documentale della presentazione delle merci alla dogana di destinazione (attestazione di pubbliche amministrazioni o documentazione doganale). Documenti privati sostitutivi (documenti di trasporto, distinte di carico, contabili bancarie) non sono idonei da soli a dimostrare l'esportazione; in mancanza della prova doganale l'operazione va considerata non effettuata e soggetta a IVA. L'appello incidentale della contribuente (mancata sottoscrizione da parte del dirigente e vizi procedurali) è stato respinto: la mancata indicazione della norma procedimentale non comporta nullità se l'atto indica fatti e ragioni sufficienti; la delega di firma ex art. 42 DPR 600/1973 è valida e non richiede indicazione del nominativo o della durata; per queste ragioni l'avviso non è nullo. La Regione ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a)
l'esportazione "deve risultare da documentazione doganale, o da vidimazione apposta dal l'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento... o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'art. 21, comma 4, secondo periodo"
Per beneficiare dell'esenzione IVA per esportazioni è necessaria prova certa e incontrastabile derivante da documentazione doganale o vidimazione dell'ufficio doganale; documenti privati non sono sufficienti a sostituirla.
D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, art. 2
Norma richiamata in relazione alla bolla di accompagnamento e alla documentazione doganale prevista per il trasporto delle merci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1
La delega conferita dal dirigente per la sottoscrizione degli atti è una delega di firma e non di funzioni; l'atto di firma non richiede l'indicazione preventiva del nominativo del delegato né della durata della delega se la delega può essere documentata anche tramite ordini di servizio o qualifiche che consentano la verifica ex post.
Codice di procedura civile, art. 96 (menzione)
Richiamato relativamente alla responsabilità per lite: la Corte ha ritenuto la valutazione superflua alla luce dell'esito del giudizio e della compensazione delle spese.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IVA per esportazioni extra-UE è necessaria la prova derivante da documentazione doganale: vidimazione doganale, documentazione che attesti la presentazione delle merci alla dogana di destinazione o attestati di pubbliche amministrazioni del paese estero.
- Documenti privati (CMR, bolle di accompagnamento non vidimate, distinte di carico, ricevute di pagamento) possono integrare la prova ma da soli non sono idonei a sostituire la documentazione doganale richiesta per l'esenzione.
- In assenza di prova doganale dell'effettiva uscita dal territorio comunitario l'operazione è considerata non effettuata e viene assoggettata a IVA come cessione interna.
- I vizi formali dell'atto impositivo (mancata indicazione della norma procedimentale) non determinano automaticamente la nullità se l'atto contiene fatti e ragioni sufficienti a garantire il diritto di difesa del contribuente.
- La firma per delega dell'avviso di accertamento è ammessa (delega di firma ex art. 42 DPR 600/1973) e la mancata indicazione del nome del delegato non invalida l'atto se la delega è verificabile ex post tramite ordini di servizio o qualifiche.
- In giudizio, quando la giurisprudenza sul tema è recente o la materia è complessa, il giudice può disporre la compensazione delle spese giudiziali.
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