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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12889/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una banca insinuava al passivo di un fallimento un credito complessivo derivante da saldo di conto corrente e conto anticipi, chiedendo per una parte l'ammissione con privilegio pignoratizio, nei limiti del realizzo di un pegno costituito su una polizza assicurativa. Il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo, escludendo il privilegio perché l'atto di pegno non risultava assistito da data certa. La banca proponeva opposizione ex art. 98 l. fall., sostenendo che la data certa fosse desumibile dall'annotazione della garanzia nel libro garanzie, regolarmente bollato e vidimato, e che il tribunale avesse confuso il requisito della data certa con quello della sufficiente indicazione del credito e della cosa data in pegno. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2787 e 2704 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe valutato in modo erroneo e ultra petita la sufficienza dell'annotazione nel libro garanzie, anziché l'atto di pegno e la lettera di carico; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contenuto dell'atto costitutivo del pegno e dei documenti allegati, che avrebbe consentito di riconoscere l'opponibilità della prelazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, ai fini dell'ammissione al passivo con privilegio pignoratizio, non basta un'annotazione nel libro garanzie che rechi solo simboli numerici o indicazioni generiche, ma occorre che il credito e la cosa data in pegno risultino con sufficiente specificazione da una scrittura avente data certa, opponibile alla massa dei creditori. La questione riguardava l'opponibilità della prelazione e non la validità del pegno. L'accertamento del tribunale sulla genericità dell'annotazione e sull'insufficienza delle indicazioni non era più sindacabile in sede di legittimità. È stata inoltre condannata la ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2787 c.c.

    Per l'opponibilità della prelazione pignoratizia alla massa fallimentare occorrono una scrittura con data certa e una sufficiente indicazione del credito e della cosa data in pegno; tali requisiti attengono all'opponibilità, non alla validità del pegno.

  • art. 2786 c.c.

    Il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità esclusiva; la Corte lo richiama per distinguere la costituzione del pegno dai requisiti di opponibilità ex art. 2787 c.c.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa può risultare anche da fatti equipollenti diversi da quelli tipici, purché rendano certa l'anteriorità del documento; nel caso concreto l'annotazione invocata non era sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata respinta perché il tema affrontato dal giudice era quello dell'opponibilità della prelazione, già compreso nel thema decidendum, e non una questione estranea al dibattito processuale.

  • art. 98 l. fall.

    È il rimedio esperibile contro il decreto di esecutività dello stato passivo o contro il provvedimento del giudice delegato, qui utilizzato per contestare il mancato riconoscimento del privilegio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'opponibilità al fallimento di un pegno, non è sufficiente la prova della mera costituzione della garanzia: è necessaria una scrittura con data certa che consenta di identificare in modo sufficientemente determinato il credito garantito e il bene o diritto dato in pegno.
  • L'annotazione della garanzia in un libro interno dell'istituto di credito, anche se regolarmente bollato e vidimato, non vale di per sé a soddisfare il requisito della sufficiente indicazione se si limita a codici, simboli o riferimenti generici non decifrabili in modo inequivoco.
  • La distinzione tra validità del pegno e opponibilità della prelazione è decisiva: il pegno può essere validamente costituito tra le parti, ma non essere opponibile alla massa dei creditori concorsuali per difetto dei requisiti di data certa e di specificazione richiesti dalla legge.
  • In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla genericità dell'annotazione e sull'insufficienza degli elementi identificativi, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La deduzione di ultrapetizione non può essere accolta quando il giudice si sia limitato a decidere sulla questione effettivamente devoluta, cioè l'opponibilità della prelazione pignoratizia nel passivo fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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