Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un sinistro stradale avvenuto lungo una strada comunale nel territorio di Cessapalombo, nel quale una conducente deduceva di aver urtato un capriolo che aveva colpito la parte anteriore della propria auto, riportando danni alla carrozzeria. In primo grado la domanda di risarcimento era stata accolta nei confronti della Regione Marche, ritenuta responsabile ex art. 2043 c.c. per non aver predisposto misure idonee a impedire l’attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici e per non aver installato catarifrangenti. In appello la Regione aveva contestato la legittimazione passiva e la sussistenza della propria colpa, nonché il nesso causale e la liquidazione del danno. Il Tribunale ha riformato la decisione, rigettando la domanda risarcitoria per difetto di prova della condotta colposa dell’ente, del sinistro e dell’esclusione di una concorrente responsabilità della conducente. In cassazione la soccombente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza di appello per mancata previa precisazione delle conclusioni; 2) violazione degli artt. 2052 c.c. e 2054, comma 1, c.c., oltre che dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, se si applicava la responsabilità da fauna selvatica ex art. 2052 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto confermare la condanna della Regione o comunque rimetterla in termini per provare la propria condotta di guida prudente; 3) omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 2043 c.c., con particolare riferimento alla prova dell’effettivo verificarsi del sinistro e delle omissioni imputate alla Regione; 4) omesso esame delle prove testimoniali e del profilo di prudenza della guida ai fini dell’art. 2054, comma 1, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la parte non aveva segnalato in appello alcuna violazione del diritto di difesa; inammissibile il secondo motivo perché la domanda era stata proposta in primo grado e trattata sotto il solo profilo dell’art. 2043 c.c., con formazione di giudicato interno sulla qualificazione del titolo di responsabilità; infondati il terzo e il quarto motivo perché il Tribunale aveva svolto un accertamento di fatto congruamente motivato, insindacabile in sede di legittimità, escludendo sia la prova della colpa dell’ente sia la prova della prudenza della conducente e dell’evitabilità dell’impatto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda risarcitoria era stata originariamente impostata su responsabilità aquiliana; la Corte rileva che il giudice di merito ha escluso la prova della condotta colposa dell’ente e del nesso causale.
La Corte richiama l’orientamento più recente secondo cui il danno da fauna selvatica può essere ricondotto a questa norma, ma nel caso concreto il motivo che lo invocava è dichiarato inammissibile per giudicato interno sul diverso titolo dedotto in primo grado.
La sentenza di merito aveva valorizzato anche la mancata prova della speciale prudenza della conducente, ritenendo non superata la presunzione di responsabilità del conducente nella circolazione.
Richiamato nel secondo motivo per censurare l’erronea ripartizione dell’onere della prova; la Corte non esamina nel merito la censura perché inammissibile.
Invocato nel secondo motivo per dedurre una erronea lettura delle risultanze processuali; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
Dedotto come violato per asserito superamento dei limiti del chiesto e pronunciato; censura dichiarata inammissibile.
La mancata previa precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello non è stata utilmente dedotta in quella sede dalla parte, sicché la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di nullità processuale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro formale del secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro dei motivi relativi all’omesso esame di fatti decisivi; la Corte li rigetta perché mirano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura processuale che non risulti tempestivamente dedotta nel grado di merito, soprattutto quando la parte abbia comunque svolto difese senza contestare la denunciata lesione del diritto di difesa.
- Se in primo grado la domanda è stata proposta e decisa sotto un determinato titolo di responsabilità e tale qualificazione non è stata specificamente impugnata, sul punto si forma giudicato interno, con preclusione di una diversa ricostruzione del titolo in cassazione.
- Le censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua e logicamente coerente sull’insussistenza della prova del fatto costitutivo o del nesso causale.
- In tema di danni da fauna selvatica, il richiamo al più recente orientamento che riconduce la fattispecie all’art. 2052 c.c. non supera, di per sé, le preclusioni processuali maturate sul diverso titolo dedotto e deciso nei gradi di merito.
- Ai fini del risarcimento del danno da sinistro con fauna selvatica, resta decisivo l’accertamento in fatto della dinamica del fatto, della prova della condotta colposa dell’ente eventualmente chiamato in causa e della eventuale concorrenza di colpa del conducente, secondo il regime di responsabilità concretamente applicato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →