Cassazione Civile, Ordinanza n. 21373/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva convenuto in giudizio il soggetto che aveva ottenuto un finanziamento e, insieme ad altri convenuti, una società di intermediazione assicurativa e la sua titolare, chiedendo la restituzione delle somme erogate in forza di sei polizze fideiussorie apparentemente rilasciate da una compagnia assicurativa tramite l’agenzia. In primo grado il giudice aveva condannato solo il finanziato alla restituzione, ritenendo non ancora provato il danno ascrivibile agli altri convenuti. In appello la banca chiedeva di estendere la condanna anche all’agenzia e alla titolare; queste proponevano appello incidentale deducendo la nullità dell’atto di citazione per mancanza dell’avvertimento a costituirsi e lamentando la lesione del diritto di difesa. La Corte d’appello accoglieva la nullità, ma limitava le attività difensive consentite ai contumaci alle sole produzioni documentali successive al primo grado; nel merito ravvisava la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’agenzia e della titolare per l’attività svolta dal finanziato nell’ambito della loro organizzazione, condannandole in solido alla restituzione. In cassazione le ricorrenti censuravano: 1) la mancata rinnovazione integrale degli atti nulli e la conseguente preclusione delle produzioni documentali, con richiamo agli artt. 293 e 294 c.p.c. e all’art. 24 Cost.; 2) l’applicazione dell’art. 2049 c.c. e l’accertamento del rapporto di preposizione/occasionalità necessaria, chiedendo in sostanza una rivalutazione del merito; 3) l’omesso rilievo del concorso colposo della banca ex art. 1227 c.c., per non aver essa considerato l’erroneità del meccanismo delle polizze a garanzia del finanziamento e il parere legale ricevuto; 4) l’omesso esame della transazione intervenuta dalla banca con la compagnia assicurativa originaria e la conseguente riduzione del debito solidale ex artt. 1298 e 1304 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché privo di specifica indicazione dei documenti, non correlato alla ratio decidendi e, comunque, infondato alla luce dell’art. 294 c.p.c., poiché la nullità della citazione per mancato avvertimento non elimina le preclusioni se il convenuto aveva comunque conoscenza del processo e sceglie di restare contumace. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sollecitava una rivalutazione del merito e perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato l’art. 2049 c.c. sulla base dell’accertato inserimento stabile del finanziato nell’organizzazione dell’agenzia e del rapporto di occasionalità necessaria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, comunque, non specificava adeguatamente gli atti su cui si fondava. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la questione della transazione non risultava devoluta in appello, non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione e mancava comunque la specifica indicazione dell’atto transattivo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalle ricorrenti per dedurre la nullità dell'atto introduttivo; la Corte non ne trae un effetto ampliativo del diritto a produrre documenti oltre le preclusioni maturate.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte rileva che la questione decisiva è disciplinata dall'art. 294 c.p.c.
La costituzione del contumace dopo la nullità della citazione consente la rinnovazione dell'attività solo se dimostra che la nullità gli ha impedito di conoscere il processo o che la costituzione è stata impedita da causa non imputabile; se aveva conoscenza del processo e sceglie di non costituirsi, sopporta le preclusioni maturate.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che l'applicazione dell'art. 294 c.p.c. nel caso concreto leda il diritto di difesa, poiché serve a evitare tattiche dilatorie.
La responsabilità del preponente ha natura oggettiva; non richiede prova della culpa in eligendo o in vigilando e si fonda sul rapporto di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e illecito commesso.
La censura sul concorso colposo è ritenuta inammissibile perché mira a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato in relazione alla pretesa riduzione del debito solidale per effetto della transazione con uno dei condebitori.
La transazione con uno dei condebitori solidali può essere fatta valere solo se la relativa questione sia stata ritualmente devoluta e se ne sia data specifica indicazione; nel caso concreto ciò non è avvenuto.
La nullità per mancato avvertimento della citazione è ricondotta al regime dell'art. 294 c.p.c.; non basta, da sola, a eliminare le preclusioni se la parte ha avuto comunque conoscenza del processo.
Citato solo indirettamente nel testo come riferimento alla responsabilità civile in generale; la decisione ruota invece sull'art. 2049 c.c.
Il ricorso è inammissibile anche per mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui i motivi si fondano.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, co. quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità dell'atto di citazione per mancato avvertimento al convenuto contumace non comporta automaticamente la caducazione di tutte le preclusioni maturate: la parte che aveva comunque conoscenza del processo e sceglie di non costituirsi resta soggetta al regime dell'art. 294 c.p.c., salvo prova che la nullità abbia impedito la conoscenza del giudizio o la costituzione per causa non imputabile.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti rilevanti e se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. prescinde dalla prova della culpa in eligendo o in vigilando del preponente e può essere affermata quando il fatto illecito del preposto sia stato reso possibile o agevolato dal rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni affidate.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso accertamento dei fatti, salvo che si denunci un vizio giuridico o motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La questione del concorso di colpa del creditore e della riduzione del debito solidale per transazione con uno dei condebitori è inammissibile se non sia stata dedotta e discussa nei gradi di merito e se il relativo atto non sia specificamente indicato nel ricorso.
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