Sentenza del 19/12/2019 n. 33909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva riconosciuto a F.S. il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione agli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Il ricorso era fondato sull'asserita applicabilità dello jus superveniens introdotto dal D.L. n. 91/2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123/2017, che secondo l'Agenzia avrebbe inciso sulla disciplina del rimborso.
La decisione
L'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso in udienza e F.S. non ha aderito alla rinuncia. La Corte di cassazione ha comunque dichiarato estinto il giudizio, poiché la rinuncia era stata comunicata secondo l'art. 390 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare a F.S. le spese del giudizio, liquidate in 2.300 euro, oltre spese generali, contributi e IVA. La Corte ha inoltre precisato che la normativa sopravvenuta sul procedimento amministrativo di rimborso non incideva sul diritto sostanziale al rimborso né sui giudizi già pendenti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Costituisce uno dei fondamenti normativi della domanda di rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti interessati dagli eventi sismici del dicembre 1990.
Ordinanza n. 2057 del 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile
Riguarda le misure adottate in occasione degli eventi sismici verificatisi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 e 16 dicembre 1990.
D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123
La Corte ha ritenuto che le modifiche introdotte riguardassero il procedimento amministrativo di rimborso e non incidessero sul diritto sostanziale al rimborso già riconosciuto né sui giudizi in corso, in assenza di disposizioni transitorie.
Codice di procedura civile, art. 390
Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione. La rinuncia comunicata in udienza può produrre l'estinzione del giudizio anche senza adesione del controricorrente, quando siano rispettate le forme previste.
Codice di procedura civile, art. 391
Prevede che, a seguito della rinuncia, la Corte dichiari l'estinzione del giudizio e regoli le spese. Nel caso concreto, l'estinzione ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, ma tale obbligo non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se comunicata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., determina normalmente l'estinzione del giudizio anche senza l'adesione della controparte.
- L'estinzione per rinuncia non elimina gli effetti della sentenza impugnata: se la sentenza era favorevole al resistente, essa passa in giudicato.
- Quando una legge successiva modifica soltanto il procedimento amministrativo per ottenere un rimborso, senza una chiara disciplina transitoria o retroattiva, essa non incide automaticamente sui giudizi già pendenti né sul diritto sostanziale già azionato.
- La parte che rinuncia al ricorso può essere condannata alle spese, soprattutto se risulta virtualmente soccombente o se il ricorso è stato notificato tardivamente.
- La tempestività della notifica dell'impugnazione deve essere verificata con riferimento all'indirizzo corretto e attuale del difensore destinatario; il tentativo effettuato presso un indirizzo PEC non più utilizzato non rende necessariamente tempestiva la notifica successiva.
- Nel caso di controversie analoghe sui rimborsi collegati al sisma del 1990, la sentenza conferma la distinzione tra diritto al rimborso e modalità amministrative di attuazione: la modifica delle seconde non comporta, da sola, la perdita del primo.
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