Cassazione Penale, Sentenza n. 21531/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato ex artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (trasporto di hashish, 61.028,500 g con principio attivo 13.731,412 g), commesso a Civitavecchia il 17/04/2024. Il ricorso è articolato in due motivi: (1) contestazione di errata applicazione degli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che l'imputato era inconsapevole del contenuto del carico (perquisizione negativa sulla persona e sull'autocarro, positiva solo sul rimorchio; rimorchio sigillato dopo il carico; mansioni dell'autista limitate al trasporto; contatti con il datore di lavoro che confermavano la versione difensiva) e che le deduzioni della Corte si fondano su mere inferenze logiche; (2) censura per mancata e manifestamente illogica valutazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., lamentando che lo status di incensurato, l'età e l'assenza di legami con contesti criminali non sono stati adeguatamente considerati e che il giudice non ha motivato il rigetto della richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto preclusa in sede di legittimità la rinnovazione della valutazione degli elementi di fatto e ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato specifici vizi di diritto o della motivazione tali da giustificare l'esame in Cassazione; la Corte di appello aveva motivato la decisione richiamando l'illogicità dell'affidamento dello stupefacente a soggetto inconsapevole, il nervosismo dell'imputato emerso al controllo e discrepanze nella lettera di vettura. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la richiesta di attenuanti generiche in appello non fosse formulata con la specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., essendosi la difesa limitata a considerazioni generiche (età, incensuratezza), per cui l'omessa risposta della Corte territoriale non comporta annullamento utile al ricorrente. Conseguenze pratiche: ricorso respinto, conferma della condanna di merito (pena inflitta in primo grado e confermata in appello: anni 2, mesi 8 di reclusione e euro 8.000,00 di multa), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma applicata per la contestazione del traffico di stupefacenti; la condanna è fondata sulla qualificazione del trasporto dello stupefacente come fatto penalmente rilevante.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Riferimento alla disciplina sanzionatoria e alla cumulabilità delle pene per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti; applicata insieme all'art. 73 nella sentenza di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato come titolo formale dei motivi di ricorso (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che le censure siano, in sostanza, una richiesta di riconsiderazione dei fatti e non una denuncia di specifiche violazioni di diritto e quindi inammissibili.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte precisa che lo status di incensurato e deduzioni generiche non sono di per sé sufficienti: la concessione richiede elementi specifici che convincano il giudice della loro rilevanza.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiesta processuale che impone al difensore di formulare con precisione in appello la domanda di concessione delle attenuanti generiche e gli elementi a sostegno; la sua inosservanza rende inidonea la censura in Cassazione.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto: i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione probatoria senza denunciare vizi di diritto sono inammissibili.
- Per contestare la consapevolezza del trasporto di stupefacenti è necessario produrre elementi concreti e specifici che rendano materialmente o giuridicamente incompatibile la conoscenza del contenuto (es. documentazione sulla catena di custodia, certificazione dell'irremovibilità del sigillo, dichiarazioni probanti di terzi). Deduzioni generiche non bastano.
- Le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. vanno richieste con precisione in appello, indicando fatti e circostanze concreti valutabili dal giudice; la mera invocazione di incensuratezza o età non è sufficiente.
- Se in appello non si formulano correttamente e specificamente le richieste (ad esempio riguardo alle attenuanti), l'eventuale omissione motivazionale della Corte territoriale può risultare inerte rispetto all'esito della Cassazione perché il ricorrente è privo di interesse ad impugnare una lacuna che non produrrebbe vantaggi in sede di rinvio.
- Elementi comportamentali e documentali (nervosismo al controllo, discrepanze nella documentazione di trasporto) possono costituire validi indizi di consapevolezza e la loro valutazione rientra nel libero convincimento del giudice di merito, difficilmente rivedibile in Cassazione salvo errori di diritto o vizi logico-giuridici manifesti.
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