Cassazione Civile, Ordinanza n. 03640/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società maggiori imposte ai fini IRES, IRAP, IVA e ritenute. Dopo il parziale accoglimento dei ricorsi della contribuente in primo grado, l’Ufficio procedeva alla riscossione provvisoria e frazionata delle somme ex art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, notificando un’intimazione di pagamento. La società sosteneva che tale iscrizione provvisoria fosse divenuta inefficace per effetto dell’annullamento parziale degli avvisi. La CTR accoglieva parzialmente l’appello della contribuente con una motivazione ritenuta dall’Agenzia contraddittoria e apodittica. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 113 c.p.c., sostenendo che la riscossione frazionata non veniva travolta dall’annullamento parziale degli avvisi e che non poteva configurarsi una duplicazione di imposta, né un giudizio equitativo del giudice tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che la sentenza di appello presentava una motivazione solo apparente e un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: da un lato disponeva lo sgravio e/o la cancellazione dei tributi IRES e IRAP e relativi interessi perché gli importi richiesti sarebbero stati superiori al dovuto in riscossione provvisoria; dall’altro limitava il riconoscimento delle ragioni delle parti nei limiti della sentenza di primo grado e comunque entro i due terzi del dovuto. Tale assetto non consentiva di comprendere se l’annullamento fosse totale o parziale e non poteva essere ricostruito mediante ulteriori passi della sentenza o mediante il dispositivo. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base dell’iscrizione a ruolo e del recupero provvisorio di un terzo delle imposte accertate in pendenza di impugnazione
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale disciplina della riscossione frazionata in pendenza del processo tributario; la Corte non ne esamina il merito perché il relativo motivo resta assorbito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge sostanziale/processuale
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme che impongono la motivazione della sentenza tributaria
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
richiamato per il contenuto della motivazione della decisione
art. 111 Cost.
richiamato a presidio dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato nel secondo motivo per escludere che il giudice tributario possa decidere secondo equità
art. 12 preleggi
richiamato come parametro ermeneutico per interpretare il sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, è solo apparente, cioè non rende percepibile il fondamento della decisione e costringe l’interprete a ricostruirlo con congetture.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre anche quando il ragionamento decisorio contiene affermazioni tra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale: non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza, ma solo le anomalie motivazionali che equivalgono a mancanza di motivazione in senso costituzionalmente rilevante.
- In sede tributaria, quando la decisione sull’atto impugnato risulti ambigua tra annullamento totale e annullamento parziale, il contrasto interno della motivazione non può essere sanato dal solo dispositivo se questo è compatibile con entrambe le alternative.
- Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per nullità della motivazione, resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione impugnata.
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