Cassazione Civile, Ordinanza n. 18597/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa originariamente da una banca, poi subentrata una società veicolo cessionaria del credito, i debitori esecutati proposero opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione e poi nel giudizio di merito. Deducevano, in sintesi, che la vendita di uno degli immobili pignorati avrebbe integralmente soddisfatto il credito azionato; che per i crediti oggetto dell'intervento dell'agente della riscossione sarebbe stata presentata adesione alla definizione agevolata; e che operasse il limite di impignorabilità previsto dall'art. 76 del D.P.R. 602/1973, poiché, dopo la vendita di un immobile, l'altro sarebbe rimasto l'unico bene abitativo di loro proprietà. In cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ma il ricorso è stato ritenuto non autosufficiente e privo di chiara esposizione dei fatti di causa: non illustrava adeguatamente le ragioni poste a base dell'opposizione nella fase sommaria, né consentiva di verificare la corrispondenza con quelle dedotte nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre osservato che l'esposizione dei ricorrenti lasciava intravedere una pretesa nullità di un diverso mutuo e un conseguente credito restitutorio da far valere in compensazione, ma tale impostazione non era chiarita in modo sufficiente e, per di più, la ripetizione d'indebito dopo la chiusura di una procedura esecutiva è preclusa secondo consolidato orientamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che l'esposizione dei fatti di causa era insufficiente e non consentiva di comprendere compiutamente la vicenda sostanziale e processuale né di valutare i motivi. Ha precisato che, trattandosi di opposizione esecutiva bifasica, era indispensabile verificare la corrispondenza tra le ragioni dedotte nella fase sommaria e quelle fatte valere nel merito, ma il ricorso non offriva elementi idonei. Per completezza, la Corte ha anche ricordato che, una volta chiuso il procedimento esecutivo, il debitore non può proporre azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente o intervenuto assumendo l'illegittimità sostanziale dell'esecuzione. Non sono state poste spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione promossa dai debitori esecutati.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Richiamato dai ricorrenti quale limite di impignorabilità dell'immobile ad uso abitativo rimasto di loro proprietà.
art. 1, comma 5, D.L. 148/2017 conv. in L. 172/2017
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'adesione alla definizione agevolata dei crediti oggetto di intervento nella procedura.
Richiamato dai ricorrenti per prospettare un'azione di ripetizione di indebito in relazione a somme percepite in forza di un mutuo asseritamente nullo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere sufficientemente chiara e completa da consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
- Nelle opposizioni esecutive bifasiche l'oggetto del giudizio di merito è vincolato alle ragioni dedotte nella fase sommaria: il ricorrente deve indicare con precisione le domande e le eccezioni originarie per consentire il controllo di corrispondenza tra le due fasi.
- La mera evocazione generica di un avvenuto soddisfacimento del credito, di una definizione agevolata o di un limite di impignorabilità non basta, se non è inserita in una ricostruzione puntuale della sequenza fattuale e processuale rilevante.
- Dopo la chiusura del procedimento esecutivo il debitore espropriato non può agire in ripetizione di indebito contro il creditore procedente o intervenuto per contestare, in via sostanziale, l'illegittimità dell'esecuzione ormai definita.
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