Cassazione Civile, Ordinanza n. 25631/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti per la violazione delle distanze legali e regolamentari da parte di alcune costruzioni, opere accessorie, lampioni e piantumazioni. In primo grado era stato accertato il confine, rigettata la domanda di usucapione proposta da una coppia e ordinata la rimozione di varie opere ritenute a distanza illegale, con condanna di entrambe le parti a intervenire su manufatti e piantagioni. In appello, la Corte territoriale ha invece riconosciuto alla coppia resistente l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere alla distanza esistente l'edificio e alcuni manufatti/impianti, imponendo solo il taglio di rami di un ulivo e di tre abeti, e rigettando il resto delle impugnazioni. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 873 c.c., dell'art. 1158 c.c. e del regolamento edilizio comunale, contestando l'ammissibilità dell'usucapione del diritto a mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale o urbanistica, anche in presenza di abusi edilizi; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato le testimonianze e svalutato fotografie e c.t.u. quanto alla data di collocazione di lampioni e piante; 3) violazione dell'art. 873 c.c. e del regolamento edilizio, lamentando che non fosse stata adeguatamente indagata la reale destinazione urbanistica di fatto dell'area, che i ricorrenti assumevano totalmente urbanizzata e non meramente agricola, con conseguente diversa disciplina delle distanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando il consolidato orientamento secondo cui è ammissibile l'usucapione della servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella prescritta dal codice civile, dai regolamenti locali e dagli strumenti urbanistici, anche se il manufatto è abusivo, poiché l'eventuale difetto di concessione edilizia rileva solo sul piano pubblicistico e non impedisce il possesso utile all'usucapione. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché mirava, sotto l'apparenza di vizi motivazionali e di violazione di legge, a una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito; il terzo perché formulato in modo non specifico, senza indicare con precisione le affermazioni in diritto della sentenza censurate, e in parte nuovo, oltre che anch'esso diretto in sostanza a ottenere una diversa valutazione dei fatti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge.
Norme richiamate
La norma sulle distanze legali tra costruzioni e il suo rinvio ai regolamenti locali non esclude l'usucapione della servitù di mantenere il manufatto a distanza inferiore alla prescritta, quando il possesso presenti i requisiti di legge per oltre vent'anni.
È richiamato per fondare l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione a distanza non regolamentare, ove il possesso sia continuato, pacifico e protratto per il tempo richiesto.
La doglianza che ne invoca la violazione è stata ricondotta a una contestazione della valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in cassazione come riesame del merito.
Il suo richiamo non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo specifiche anomalie non dedotte in modo adeguato.
È la norma processuale invocata per dedurre violazione di legge e omesso esame, ma la Corte rileva che le censure erano in parte inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e, per il terzo motivo, difettavano di specificità.
L'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
La decisione è resa in conformità alla proposta di definizione camerale, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma per il caso di rigetto/inammissibilità conformi alla proposta.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione dopo la comunicazione della proposta.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna ulteriore per responsabilità aggravata, sia in favore della controparte sia in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- È ammissibile l'usucapione della servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella prescritta dal codice civile, dai regolamenti locali o dagli strumenti urbanistici; il difetto di titolo edilizio incide sul piano pubblicistico ma non impedisce, di per sé, il possesso utile all'usucapione.
- In tema di distanze tra costruzioni, l'usucapione risponde all'esigenza di stabilizzare i rapporti tra privati e impedire una perpetua instabilità, senza pregiudicare i poteri della pubblica amministrazione in materia urbanistico-edilizia.
- La valutazione delle prove, incluse testimonianze, fotografie e consulenze tecniche, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una richiesta di nuova rivalutazione del fatto.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere formulato con specificità: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata con esse contrastanti; altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di una questione di fatto o di diritto non trattata nella sentenza impugnata richiede, a pena di inammissibilità, la puntuale allegazione della sua precedente proposizione nei gradi di merito e l'indicazione dell'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
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