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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03433/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di pagamento relativo a un consumo irriguo (quota variabile, codice 750) emesso nei confronti di una proprietaria di fondo ricadente nell'ambito del consorzio di bonifica. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, ma la CTP aveva respinto il ricorso. In appello, la CTR aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo sussistente la giurisdizione tributaria sui contributi consortili e rilevando che l'avviso non conteneva un'indicazione, neppure minimale, delle modalità di calcolo del prelievo né un sufficiente riferimento all'atto generale e alle sue modifiche con cui il consorzio aveva organizzato il riparto. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attratto nella giurisdizione tributaria la controversia sull'avviso di pagamento relativo al consumo irriguo; (2) violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost., deducendo che la sentenza regionale fosse affetta da motivazione illogica e contraddittoria, perché avrebbe prima rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e poi richiamato arresti della Cassazione che valorizzavano la natura corrispettiva dei servizi individuali e misurabili, come la fornitura d'acqua.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di difetto di ius postulandi, distinguendo tra procura alle liti e mandato professionale e osservando, inoltre, che la sostituzione del rappresentante dell'ente dopo il rilascio della procura non ne travolge l'efficacia. Ha poi respinto l'eccezione di carenza di interesse a ricorrere, poiché gli atti richiamati dal resistente risultavano indirizzati alla società di riscossione e non alla contribuente, senza integrare un annullamento in autotutela dell'avviso impugnato. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, per le controversie relative ai contributi dei consorzi di bonifica dovuti dai proprietari dei fondi ricompresi nel comprensorio, sussiste la giurisdizione tributaria, estesa anche alle questioni sul quantum del tributo; sono invece devolute al giudice ordinario le controversie concernenti canoni negozialmente determinati per l'uso dei canali consortili da parte di soggetti estranei al consorzio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la censura di motivazione contraddittoria non era più proponibile alla luce del vigente art. 360, n. 5, c.p.c., e in ogni caso la motivazione della CTR non è stata ritenuta realmente contraddittoria. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della sola parte costituita, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sui tributi di ogni genere e specie, inclusi i contributi consortili dovuti dai proprietari dei fondi nel comprensorio di bonifica.

  • art. 3 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare la giurisdizione tributaria; la Corte nega che esso conduca alla tesi del ricorrente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La censura di motivazione contraddittoria è ritenuta non più configurabile nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia costituzionalmente viziata.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Base formale del motivo relativo alla giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il dedotto vizio di motivazione contraddittoria quale nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente ratione temporis non consente più di denunciare la contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Procedura camerale sulla proposta del relatore nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei rapporti con i consorzi di bonifica, i contributi dovuti dai proprietari dei fondi ricompresi nel comprensorio hanno natura tributaria e le controversie sul loro an e quantum rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
  • Diversamente, i canoni per l'utilizzo dei canali consortili da parte di soggetti non appartenenti al consorzio, quando determinati all'esito di una procedura negoziale, restano devoluti al giudice ordinario.
  • La sostituzione del legale rappresentante dell'ente dopo il rilascio della procura alle liti non estingue di per sé l'efficacia della procura, salvo revoca da parte del nuovo rappresentante.
  • Nel vigore dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riformato, non è più deducibile il vizio di contraddittoria motivazione come autonoma censura di legittimità; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La motivazione non è contraddittoria solo perché richiama precedenti apparentemente eterogenei, ove il percorso argomentativo complessivo sia coerente e comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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