Sentenza del 21/01/2021 n. 81 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - spese legali - soccombenza - spese liquidate - onorari - sono compresi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'interpretazione della parte del dispositivo che condanna l'erario al pagamento di una somma "oltre onorari e accessori di legge": occorre stabilire se la locuzione comprenda anche gli onorari professionali liquidati secondo le tabelle del d.m. 140/2012 o se si riferisca solo agli oneri fiscali e previdenziali collegati (IVA, cassa professionale, contributo unificato). Inoltre è stato rilevato che il calcolo degli onorari tariffari dipende da variabili concrete e richiede espressa pronuncia del giudice, non sanabile con atto di parte nel procedimento di ottemperanza.
La decisione
Il giudice ha interpretato la formula "onorari e accessori di legge" come richiamo agli oneri fiscali e previdenziali (IVA, cassa di previdenza/assistenza, contributo unificato) e non come automatica condanna al pagamento degli onorari professionali determinati secondo le tabelle del d.m. 140/2012. È stato affermato che la quantificazione degli onorari professionali richiede un'espressa liquidazione giudiziale, attenta alle variabili del caso concreto, e non può essere surrogata da un atto di parte nel giudizio d'ottemperanza; pertanto non è stata disposta la liquidazione automatica degli onorari tariffari.
Norme richiamate
d.m. 140/2012
Le tabelle ministeriali indicano i parametri per la liquidazione degli onorari professionali ma non sono richiamate automaticamente dalla formula "onorari e accessori di legge"; la loro applicazione richiede espressa statuizione del giudice che liquidi gli onorari in base alle variabili del caso concreto.
IVA (imposta sul valore aggiunto)
"Accessori di legge" è stato interpretato in senso estensivo comprendendo l'IVA dovuta sugli onorari, quale onere tributario collegato al pagamento delle prestazioni professionali.
Cassa di previdenza e assistenza professionale (CPA)
"Accessori di legge" include gli oneri previdenziali obbligatori connessi agli onorari (contributi alla cassa professionale), da riconoscersi se dovuti.
Contributo unificato (CU)
"Accessori di legge" comprende anche il contributo unificato nella misura in cui sia posto a carico della parte soccombente, e va riconosciuto separatamente dalla liquidazione degli onorari professionali.
Massime di principio
- La formula generica "onorari e accessori di legge" va interpretata prioritariamente come riferimento agli oneri fiscali e previdenziali collegati (IVA, contributi previdenziali, contributo unificato) e non come automatica liquidazione delle voci tariffarie previste dal d.m. 140/2012.
- La liquidazione degli onorari professionali secondo le tabelle richiede una specifica pronuncia del giudice, che valuti le variabili concrete (complessità, valore della controversia, attività svolta); non può essere sostituita da un atto di parte in sede di ottemperanza.
- In procedimenti d'ottemperanza, se si pretende il pagamento degli onorari tariffari è necessario sollecitare ed ottenere una pronuncia esplicita di liquidazione da parte del giudice; la mera formula "oltre onorari e accessori di legge" non basta.
- Per ottenere tutti gli importi dovuti è buona prassi dettagliare nella domanda la richiesta di liquidazione degli onorari e chiedere espressa statuizione sul loro ammontare, oltre al riconoscimento degli oneri fiscali e previdenziali.
- Nei provvedimenti giudiziali è preferibile che la condanna alle spese sia formulata con chiarezza (separa: importo capitale, onorari professionali con riferimento alla liquidazione, IVA e contributi previdenziali, contributo unificato) per evitare ambiguità interpretative in sede di esecuzione o ottemperanza.
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